Cassazione Penale, Sentenza n. 27355/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, aveva annullato il provvedimento del GIP di Foggia e disposto la custodia cautelare in carcere per Russo in relazione alla rivolta del 9 marzo 2020 nel carcere di Foggia. Il ricorrente censurava (i) violazione di legge per presunta errata applicazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. e mancata valutazione delle esigenze cautelari specifiche, sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la proporzionalità e la necessità della misura meno afflittiva; (ii) vizio di motivazione e contraddittorietà del provvedimento, lamentando che non si era tenuto conto della positiva condotta carceraria e del percorso di socializzazione documentato nel carcere di Frosinone.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la ricostruzione del Tribunale di Bari circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la fondatezza delle esigenze cautelari, in particolare l'interpretazione del pericolo di reiterazione ai sensi dell'art. 274 lett. c) c.p.p. come riferito non solo ai medesimi fatti ma ai reati "della stessa specie" intesi anche in relazione alla natura del bene tutelato e alle modalità esecutive (es. violenza indiscriminata su persone e cose). La Corte ha altresì confermato che, in contesti di sommosse con pluralità di indagati, la motivazione può assumere carattere cumulativo senza ripetere punto per punto le ragioni per ciascun partecipante. Quanto al profilo della motivazione, la Cassazione ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (controllo solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su punti essenziali) e ha ritenuto che il ricorrente non abbia prospettato vizi di tale gravità; inoltre la circostanza del comportamento positivo in carcere non è stata adeguatamente valorizzata in sede di ricorso e non ha superato gli argomenti probatori del Tribunale (precedenti, carichi pendenti, violazioni disciplinari, filmati, relazioni di polizia penitenziaria). Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; ordinata la trasmissione alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
"pericolo di reiterazione di reati della stessa specie"
Il pericolo di reiterazione non va inteso come pericolo di reiterazione del medesimo fatto ma come rischio di commissione di reati della stessa specie, anche se diversi nel dettaglio, tenuto conto della natura del bene giuridico tutelato e delle modalità esecutive (es. violenza contro persone e cose)
art. 275, comma 1, cod. proc. pen.
Principio di tipizzazione delle misure in gravità crescente e principio di adeguatezza/proporzionalità nella scelta della misura cautelare; la Corte ha ricordato che il Tribunale deve valutare la misura meno afflittiva idonea, ma può adottare misura più grave se sussistono gravi indizi e esigenze cautelari concrete
Norma che disciplina il ricorso per cassazione avverso le ordinanze cautelari; il ricorso proposto ex art. 311 è stato dichiarato inammissibile
Norma in base alla quale il Tribunale ha operato in funzione di giudice dell'appello; richiamata in quanto titolo dell'intervento del Tribunale di Bari
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per gli adempimenti di trasmissione alla cancelleria a seguito della sentenza
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al criterio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità e al controllo sull'assenza di colpa nella proposizione del ricorso
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019; Sez. 2, n. 14316 del 18/02/2022; Sez. U, Audino 23/02/2000 e altre)
La Corte ha richiamato precedenti orientamenti confermando: (i) l'interpretazione estensiva del pericolo di reiterazione ai reati della stessa specie; (ii) la possibilità di una motivazione cumulativa in presenza di sommosse con pluralità di coindagati; (iii) i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione (controllo solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà)
Massime di principio
- Il "pericolo di reiterazione" ai fini delle misure cautelari deve essere inteso non come ripetizione dello stesso fatto, ma come rischio di commissione di reati della stessa specie, valutato in concreto alla luce del bene giuridico tutelato e delle modalità esecutive
- In presenza di fatti collettivi (es. sommosse carcerarie con numerosi partecipanti) il giudice può motivare in termini cumulativi senza ripetere formalisticamente le ragioni per ciascun indagato, purché dalla motivazione risultino elementi specifici relativi al singolo
- La Corte di Cassazione, nel sindacare la motivazione di merito, interviene solo per vizi gravi (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà) e non per una diversa valutazione della persuasività o del maggior rigore nella comparazione delle prove
- Il principio di proporzionalità impone di considerare la misura meno afflittiva idonea, ma la presenza di gravi indizi, modalità violente della condotta, precedenti e violazioni disciplinari può giustificare misure più afflittive come la custodia cautelare in carcere
- Il comportamento carcerario positivo può essere rilevante in sede cautelare, ma per incidere sulla scelta o sul mantenimento della misura va tempestivamente e compiutamente dedotto e confrontato con gli altri elementi probatori che motivano la misura
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