Cassazione Civile, Ordinanza n. 23310/2025 del 14/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda proposta dall'assicurato. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo, rilevando che l'orientamento giurisprudenziale consolidato si è formato solo successivamente alla proposizione della domanda.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un assicurato che, dopo aver prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione militare e aver poi intrapreso un rapporto di lavoro privato con iscrizione al Fondo Volo, ha chiesto la rideterminazione dell'onere per la ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati in due gestioni previdenziali. In particolare, l'interessato pretendeva che, nel calcolo dell'onere di ricongiunzione, fossero detratti gli interessi composti al tasso del 4,5% previsti dalla disciplina della ricongiunzione ex art. 2, comma 2, L. n. 29/1979. L'INPS aveva invece sostenuto che, nel caso di passaggio da impiego pubblico a lavoro privato quando il lavoratore non abbia ancora maturato il diritto a pensione nella gestione pubblica, non operi la ricongiunzione ma la costituzione della posizione assicurativa ex artt. 124 e 125 d.P.R. n. 1092/1973, istituto che comporta il trasferimento dei contributi senza interessi. Il primo giudice aveva accolto la domanda dell'assicurato; la Corte d'appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. unico L. n. 322/1958 e dell'art. 2 L. n. 29/1979, sostenendo che la disciplina invocata dal lavoratore non era applicabile e che il caso rientrava invece nella costituzione della posizione assicurativa, con esclusione degli interessi.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge, base del motivo di ricorso per cassazione.
art. unico L. n. 322/1958
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata; il testo non ne offre una lettura autonoma, ma la colloca nel dibattito sulla disciplina del trasferimento/congiunzione dei contributi.
art. 2 L. n. 29/1979
La Corte ribadisce che la disciplina della ricongiunzione si applica solo nei casi in cui operi effettivamente la ricongiunzione tra gestioni diverse, con il regime degli interessi composti; non si applica quando trovi ingresso la costituzione della posizione assicurativa ex lege.
art. 5 L. n. 29/1979
Prevede, nel regime della ricongiunzione, il trasferimento dei contributi alla gestione accentratrice maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50%; tale disciplina è ritenuta incompatibile con la diversa fattispecie della costituzione della posizione assicurativa.
artt. 124 e 125 d.P.R. n. 1092/1973
Sono qualificati come disciplina speciale della costituzione della posizione assicurativa per il dipendente pubblico cessato senza diritto a pensione e poi transitato in rapporto privato; i contributi sono trasferiti senza applicazione di interessi.
art. 126, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973
"non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione [...] b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente"
La Corte interpreta l'espressione "altro servizio" come riferita a un nuovo rapporto di pubblico impiego, non a un rapporto di lavoro privato; dunque non opera l'esclusione quando il lavoratore passi a un datore di lavoro privato.
art. 12-undecies L. n. 122/2010
Richiamato per precisare che le norme degli artt. 124 e 125 d.P.R. n. 1092/1973 erano applicabili ratione temporis e sono state abrogate solo successivamente.
Massime di principio
- La costituzione della posizione assicurativa prevista per il dipendente pubblico cessato senza diritto a pensione è istituto speciale e prevalente rispetto alla ricongiunzione ordinaria; quando ne ricorrono i presupposti, la contribuzione deve essere trasferita senza interessi.
- La ricongiunzione ex L. n. 29/1979 non si applica al caso del lavoratore che, cessato dal servizio pubblico senza maturare il diritto a pensione, instauri successivamente un rapporto di lavoro privato; in tale ipotesi opera la costituzione della posizione assicurativa.
- L'esclusione della costituzione della posizione assicurativa prevista per chi assuma "un altro servizio" riguarda il passaggio a un diverso servizio di pubblico impiego, non l'assunzione presso un datore di lavoro privato.
- Nel confronto tra disciplina generale della ricongiunzione e disciplina speciale della posizione assicurativa, le regole speciali sul trasferimento dei contributi prevalgono anche quanto al regime degli interessi, impedendo l'applicazione retroattiva degli interessi composti previsti per la ricongiunzione.
- Quando la contribuzione oggetto di trasferimento è soltanto quella maturata nel precedente impiego pubblico e questa è già soggetta alla disciplina speciale della posizione assicurativa, essa resta improduttiva di interessi fino alla costituzione della posizione medesima.
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