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Sentenza

Sentenza n. 3943/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento “Prot -OMISSIS- del 09.06.2022 emesso dalla Questura di Milano Commissariato -OMISSIS-notificato in data 13.07.2022 ed avente ad oggetto il decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi commerciali/lavoro autonomo, presentata dal Sig. Sig. -OMISSIS- in data 27.10.2020 con kit postale n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202202934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Milano di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e contestuale conversione in lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego fondato sulla ritenuta inesistenza dell'attività lavorativa e dell'impresa individuale indicata nella documentazione prodotta, già conosciuta dall'Amministrazione come impresa fittizia utilizzata per predisporre documentazione di comodo in favore di stranieri richiedenti titoli di soggiorno. Ha dedotto: violazione di legge, sostenendo che gli elementi valorizzati dalla Questura avessero mero valore indiziario e non dimostrassero la falsità dei documenti, anche in assenza di un accertamento penale, e invocando la rilevanza dell'attuale svolgimento di attività autonoma; violazione del diritto di difesa e difetto di motivazione, poiché il decreto non avrebbe individuato i documenti falsificati o alterati; illogicità della motivazione, assumendo che la falsificazione fosse priva di senso poiché la documentazione consisteva in dichiarazioni fiscali e contabili del ricorrente. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto. Nel corso del giudizio, una relazione della Questura ha riferito che il ricorrente si era trasferito altrove, ottenendo un titolo provvisorio per attesa dell'esito del ricorso contro il diniego dello status di rifugiato, poi scaduto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non generico il provvedimento, perché individuava chiaramente la ragione ostativa nell'inesistenza del rapporto di lavoro dichiarato e del soggetto datoriale o dell'impresa di riferimento. Il ricorrente non ha fornito prova dell'effettività dell'attività lavorativa, non essendo sufficienti il versamento dei contributi e la dichiarazione fiscale di un reddito derivante da un'attività rimasta sconosciuta. La relazione della Questura ha inoltre escluso la permanenza di un rapporto di lavoro autonomo, anche in ragione del trasferimento del ricorrente e del successivo titolo provvisorio ottenuto per altra ragione. È stata ritenuta irrilevante la precisa individuazione dei documenti falsi, poiché il diniego si fondava autonomamente sull'inesistenza del datore di lavoro e sull'insufficienza della prova del rapporto. La produzione di dichiarazioni fiscali e contabili provenienti dal solo ricorrente non dimostrava l'esistenza del rapporto contrattuale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Ai fini del rilascio o rinnovo di un titolo di soggiorno fondato su un'attività lavorativa, il richiedente deve dimostrare l'effettività del rapporto di lavoro o dell'attività dichiarata; il versamento dei contributi e la dichiarazione fiscale di un reddito non sono sufficienti quando l'attività risulti altrimenti sconosciuta o il soggetto datoriale risulti inesistente.
  • Un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno è adeguatamente motivato quando individua come ragione ostativa l'inesistenza del rapporto lavorativo o del datore di lavoro, anche se non specifica quali singoli documenti prodotti siano falsi, qualora tale individuazione non sia decisiva per la scelta amministrativa.
  • La documentazione fiscale e contabile proveniente unilateralmente dal richiedente non dimostra, da sola, l'esistenza di un rapporto contrattuale con un datore di lavoro o l'effettività dell'attività lavorativa dichiarata.
  • Nel giudizio sull'impugnazione del diniego di soggiorno, l'eventuale falsità documentale può essere irrilevante quando il provvedimento sia autonomamente sorretto dall'inesistenza del datore di lavoro e dall'insufficienza della prova dell'attività lavorativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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