Cassazione Civile, Ordinanza n. 00351/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, opposto dall'Ufficio speciale, del contributo per la riparazione di un immobile in corso di costruzione e reso inagibile dal sisma del 6 aprile 2009. Il proprietario aveva chiesto il beneficio previsto dalla normativa emergenziale per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici in Abruzzo. Il diniego era stato fondato sul divieto di cumulo: l'amministrazione sosteneva che il richiedente, facendo parte del nucleo familiare di un soggetto che aveva già ottenuto un contributo per la riparazione dell'abitazione principale familiare, non potesse ottenere un ulteriore contributo per un'altra unità immobiliare. La Corte d'appello aveva invece accolto la domanda, ritenendo che il contributo spettasse al titolare del diritto reale sull'immobile e che la nozione di abitazione principale rilevasse solo per il contributo maggiore, non per quello relativo agli immobili diversi dall'abitazione principale. Con il ricorso per cassazione, l'Ufficio speciale deduceva violazione delle norme emergenziali e dell'art. 8 d.lgs. 504/1992, sostenendo che il riferimento all'abitazione principale imponeva di considerare l'intero nucleo familiare e che, per evitare una moltiplicazione dei benefici, chi avesse già fruito del contributo in quanto componente di un nucleo familiare non potesse ottenerne un altro; aggiungeva che il richiedente non avrebbe provato di non coincidere con la residenza anagrafica e che l'immobile era ancora in costruzione al momento del sisma.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo unico, affermando che la disciplina emergenziale distingue due diversi contributi: uno per l'abitazione principale, fino alla copertura integrale delle spese, e uno per immobili diversi dall'abitazione principale o non abitativi, fino all'80% delle spese e nei limiti previsti. La nozione di abitazione principale, richiamata dalla normativa, rileva solo per il contributo relativo alla dimora abituale del titolare e del suo nucleo familiare; non può essere estesa, in via interpretativa, a impedire il contributo per altri immobili di cui il richiedente sia titolare di un diritto reale. Il divieto di cumulo opera solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina e non consente di negare il beneficio al proprietario di un immobile diverso, solo perché un componente del suo nucleo familiare abbia già ottenuto un contributo per l'abitazione principale di un altro soggetto. È stata ritenuta irrilevante anche la circostanza della convivenza con i genitori e corretta la valorizzazione del decreto che aveva esteso la disciplina agli immobili in corso di costruzione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 1, comma 4, ordinanza P.C.M. n. 3779 del 2009
prevede il contributo per immobili diversi dall'abitazione principale e il relativo limite al cumulo; non consente interpretazioni estensive oltre i casi espressamente previsti.
art. 1, comma 3, ordinanza P.C.M. n. 3790 del 2009
precisa i presupposti del contributo per immobili diversi dall'abitazione principale e per immobili non abitativi, confermando il regime differenziato dei benefici.
art. 3 d.l. 28 aprile 2009, n. 39
distingue tra contributo per abitazione principale e contributo per immobili diversi o non abitativi danneggiati dal sisma.
art. 3-ter d.l. 5 agosto 2010, n. 125
richiamato dal ricorrente tra le fonti della disciplina emergenziale, senza che la Corte ne ricavi un diverso principio decisivo.
art. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
"per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente"
la nozione di abitazione principale vale solo ai fini del contributo per la dimora abituale; il riferimento ai familiari non trasforma il contributo per altri immobili in un beneficio riferito all'intero nucleo familiare.
art. 3, comma 5, d.l. 28 aprile 2009, n. 39
rafforza l'idea che il beneficio spetti al soggetto titolare dell'immobile e non per beni alienati successivamente al sisma.
art. 2 ordinanza P.C.M. n. 3779 del 2009
individua i soggetti legittimati a presentare domanda, confermando la centralità del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
non applicato perché il procedimento era esente dal contributo unificato in quanto promosso da un organo dello Stato.
Massime di principio
- Quando una disciplina emergenziale prevede contributi distinti per abitazione principale e per immobili diversi o non abitativi, la nozione di abitazione principale non può essere estesa oltre il perimetro letterale e funzionale del relativo contributo.
- Il diritto al contributo va riferito, salvo diversa previsione, al soggetto titolare del diritto reale sull'immobile, non all'intero nucleo familiare in quanto tale.
- Il divieto di cumulo dei benefici non può essere presunto o ricavato in via analogica: opera solo nei casi espressamente previsti dalla norma.
- In presenza di una disciplina che distingue tra diverse tipologie di unità immobiliari e diversi livelli di copertura delle spese, il giudice deve applicare una lettura coordinata delle fonti, rispettando la ratio di favorire la riparazione del maggior numero possibile di immobili danneggiati.
- La prova della convivenza o della residenza del richiedente è irrilevante quando il contributo richiesto riguarda un immobile diverso dall'abitazione principale e la normativa non subordina quel beneficio alla dimora abituale del titolare.
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