Sentenza del 11/06/2020 n. 431 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Agevolazione fiscale "Tremonti Ambiente" - Art. 38 DPR 602/1973: Termine per proporre istanza di rimborso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava il mancato riconoscimento dell’agevolazione fiscale Tremonti Ambiente, deducendo di poterla richiedere anche dopo la dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui l’impianto era entrato in funzione. La tardiva richiesta era giustificata dall’incertezza sulla cumulabilità dell’agevolazione con gli incentivi del Secondo conto energia, disciplinato dal D.M. 19 febbraio 2007. Il contribuente poteva far valere la deduzione mediante dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998 oppure chiedendo il rimborso ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 602/1973.
La decisione
È riconosciuta la possibilità di richiedere il rimborso della maggiore imposta pagata per non avere operato la deduzione Tremonti Ambiente. L’istanza ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 602/1973 deve essere presentata entro 48 mesi, decorrenti dal termine per il pagamento del saldo dell’imposta relativo al periodo in cui la deduzione non è stata effettuata. Il testo fornito non indica l’esito formale del giudizio, il giudice, la data della decisione, eventuali importi, né statuizioni sulle spese; non consente quindi di precisare se il ricorso sia stato accolto o rigettato.
Norme richiamate
Ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 602/1973 il termine per proporre l'istanza di rimborso della maggior imposta versata nel periodo d'imposta nel quale non è stata operata la deduzione è di 48 mesi decorrenti dal termine per il pagamento del saldo d'imposta.
La richiesta di rimborso della maggiore imposta derivante dalla mancata deduzione va presentata entro 48 mesi dal termine previsto per il pagamento del saldo d’imposta del periodo interessato.
Art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998
Il testo indica la dichiarazione integrativa a favore come una delle modalità attraverso cui il contribuente può chiedere, anche successivamente alla dichiarazione originaria, l’applicazione dell’agevolazione.
D.M. 19 febbraio 2007 (Secondo conto energia)
L’incertezza sulla cumulabilità tra il Secondo conto energia e la Tremonti Ambiente è indicata come ragione per la quale il contribuente può avere omesso inizialmente di applicare l’agevolazione; il testo non riporta un’interpretazione specifica delle disposizioni del decreto.
Massime di principio
- La mancata applicazione di una deduzione in dichiarazione non preclude automaticamente la possibilità di farla valere in seguito: occorre utilizzare lo strumento dichiarativo o di rimborso previsto dalla legge e rispettarne i termini.
- Per l’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 602/1973, il termine indicato è di 48 mesi dal termine per il pagamento del saldo dell’imposta del periodo in cui la deduzione è stata omessa, non dalla data in cui il contribuente ha chiarito l’incertezza normativa.
- L’incertezza sulla cumulabilità tra agevolazioni può spiegare l’omessa deduzione iniziale, ma non elimina né sostituisce i termini e gli adempimenti previsti per ottenere la rettifica o il rimborso.
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