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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40043/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 07/12/2022 che aveva respinto il reclamo contro il provvedimento del 06/09/2022 che negava i rimedi risarcitori ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. per periodi di detenzione presso la Casa circondariale di Napoli Secondigliano. Il ricorrente denunciava, tra l'altro, spazio individuale in cella non conforme, malfunzionamento dell'impianto di aerazione del bagno, limitazioni nella fruizione della doccia (con comunicazione amministrativa ritenuta priva di data), e lamentava la mancata attivazione da parte del giudice dei poteri istruttori necessari per accertare adeguatamente le condizioni detentive.

La decisione

Rigetto del ricorso. Il Tribunale di sorveglianza e poi la Corte hanno ritenuto che i fatti dedotti dal ricorrente fossero generici e non comprovassero una condizione di detenzione avente la gravità richiesta dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il Tribunale aveva valutato correttamente lo spazio in cella (tra tre e quattro metri quadrati) e le informazioni acquisite dall'istituto hanno smentito le condizioni degradanti denunciate. Il malfunzionamento della ventola e le problematiche relative alle docce sono state giudicate non specificate nella durata e non idonee a superare la soglia minima di gravità richiesta per il riconoscimento del trattamento inumano o degradante. È stato inoltre ritenuto congruo il ricorso alle informazioni fornite dall'Amministrazione penitenziaria, stante la genericità delle doglianze. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ord. pen. (ordinamento penitenziario)

    Introduce un rimedio risarcitorio/compensativo per la detenzione in condizioni contrarie all'art. 3 CEDU; richiede che la detenzione abbia raggiunto una soglia di gravità tale da configurare trattamento inumano o degradante.

  • art. 35-bis Ord. pen. (ordinamento penitenziario)

    Prevede rimedi preventivi e inibitori che consentono interventi tempestivi per sottrarre il detenuto a condizioni contrarie al senso di umanità; distinto ma complementare rispetto all'art. 35-ter.

  • art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Criterio sostanziale per valutare la lesione: sono vietati trattamenti inumani o degradanti; la giurisprudenza richiede una soglia minima di gravità per l'applicazione della tutela risarcitoria.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Quadro normativo dell'esecuzione penale entro cui si collocano gli artt. 35-bis e 35-ter e le tutele per i detenuti.

  • decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 convertito con legge 21 febbraio 2014 n. 10 e decreto-legge 26 giugno 2014 n. 92 convertito con legge 11 agosto 2014 n. 117

    Interventi legislativi che hanno introdotto e rafforzato i rimedi di cui agli artt. 35-bis e 35-ter, in attuazione delle indicazioni derivanti dalla giurisprudenza comunitaria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina l'eventuale condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per ottenere il ristoro ex art. 35-ter è necessario dimostrare che le condizioni di detenzione hanno raggiunto la soglia di gravità prevista dall'art. 3 CEDU; il semplice disagio o inconvenienti temporanei non sono sufficienti.
  • Le doglianze generiche e prive di specificazione temporale o probatoria (es. durata del malfunzionamento, documentazione, testimonianze) difficilmente superano la selezione di gravità richiesta dalla giurisprudenza.
  • Il giudice può legittimamente basarsi sulle informazioni rese dall'Amministrazione penitenziaria quando il reclamo è a-specifico; tuttavia, se le allegazioni sono dettagliate e circostanziate, il magistrato ha il dovere di esercitare i poteri istruttori per accertare i fatti.
  • Problemi come guasti temporanei all'aerazione o limitazioni episodiche nell'accesso alla doccia vengono in genere qualificati come mero disagio, salvo prova di durata, intensità o effetti tali da rendere la condizione afflittiva e non tollerabile.
  • Per rafforzare una domanda risarcitoria è utile produrre prove concrete: lamentele formali, referti medici, fotografie, dichiarazioni di compagni di detenzione o di personale, rapporti dell'istituto con date e descrizioni dettagliate degli eventi.
  • Esiste il rischio di condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso; valutare la solida evidenza probatoria prima di proporre il rimedio risarcitorio.

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