Sentenza del 05/04/2017 n. 1899 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IMU - ICI - Imposta ICI - Abitazione principale - Residenza anagrafica - Valore presuntivo - Sussiste - Soggetto contribuente - Prova contraria - Idonea documentazione - Compiuto assolvimento - Rileva - Revoca agevolazioni - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato gli avvisi di liquidazione ICI relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, contestando il mancato riconoscimento dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale. Il Comune aveva negato l'agevolazione perché la residenza anagrafica risultava in un diverso indirizzo, via A. La contribuente, pur ammettendo di aver trasferito la residenza anagrafica in via C. solo nel 2013, ha sostenuto che tale immobile costituiva già negli anni contestati la sua abitazione principale, producendo documentazione tra cui il contratto di fornitura elettrica per uso domestico residente, le quietanze degli oneri condominiali e i pagamenti della retta scolastica della figlia.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della contribuente, ritenendo che la residenza anagrafica abbia valore soltanto presuntivo e possa essere superata da prova contraria idonea. Il giudice di primo grado aveva esaminato soltanto le utenze domestiche, senza considerare adeguatamente gli ulteriori documenti prodotti, dai quali risultava che l'immobile di via C. era l'abitazione principale. È stata quindi riconosciuta l'agevolazione ICI prevista per l'abitazione principale e il Comune di Roma è stato condannato a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 500,00.
Norme richiamate
Prevede l'agevolazione ICI per l'immobile adibito ad abitazione principale. L'agevolazione non può essere negata automaticamente sulla base della diversa residenza anagrafica, quando il contribuente dimostri in concreto che l'immobile costituisce la propria abitazione principale.
Art. 11 del d.lgs. n. 504/1992
La dichiarazione ICI ha natura di manifestazione di scienza e può essere modificata dal contribuente anche successivamente e in sede processuale; pertanto, l'eventuale mancata indicazione dell'abitazione principale non determina di per sé la perdita dell'agevolazione.
Stabilisce l'onere della prova: chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In questo caso il contribuente deve fornire elementi idonei a dimostrare l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale.
Art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992
È stato invocato dal Comune per contestare l'ammissibilità dell'appello, ma l'eccezione non ha impedito l'esame e l'accoglimento dell'impugnazione.
Cass. civ., n. 13151/2010
Ha affermato che la divergenza tra residenza anagrafica e immobile indicato come abitazione principale non è sufficiente, da sola, a negare l'agevolazione ICI, poiché le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo e possono essere superate da qualsiasi prova contraria idonea.
Massime di principio
- La residenza anagrafica costituisce un elemento presuntivo e non una prova assoluta dell'effettiva abitazione principale ai fini delle agevolazioni tributarie.
- Il contribuente può superare la presunzione anagrafica mediante una pluralità di documenti e circostanze concordanti, come utenze intestate per uso domestico residente, spese condominiali, consumi, presenza del nucleo familiare e altri elementi riferibili alla vita quotidiana nell'immobile.
- Il giudice deve valutare complessivamente tutta la documentazione prodotta e non può limitarsi a esaminare un singolo elemento probatorio ignorando gli altri.
- In una situazione analoga, la mancata coincidenza tra residenza anagrafica e immobile per il quale si chiede l'agevolazione non comporta automaticamente la revoca del beneficio, ma rende necessario fornire una prova concreta e coerente dell'effettiva dimora abituale.
- L'onere della prova resta a carico del contribuente: la documentazione deve essere specifica, riferibile al periodo d'imposta contestato e sufficientemente idonea a dimostrare l'utilizzo dell'immobile come abitazione principale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 apr 2017Sentenza del 05/04/2017 n. 264 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 5 apr 2017Sentenza del 05/04/2017 n. 214 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 5 apr 2017Sentenza del 05/04/2017 n. 229 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 5 apr 2017Sentenza del 05/04/2017 n. 245 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 5 apr 2017Sentenza del 05/04/2017 n. 246 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 5 apr 2017Sentenza del 05/04/2017 n. 299 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →