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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02614/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a una cartella di pagamento che il contribuente aveva conosciuto mediante estratto di ruolo. Il giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l'opposizione; il tribunale, in appello, aveva riformato solo in parte la decisione, eliminando la condanna alle spese di primo grado per euro 80,00 e rigettando il resto. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità, però, era stata comunicata una sintetica proposta di definizione per inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. Il ricorrente aveva depositato una memoria qualificata ex art. 378 c.p.c., senza formulare una vera istanza di decisione nei termini e senza nuova procura speciale. La Corte è stata quindi chiamata a stabilire se tale deposito potesse valere come richiesta idonea a impedire l'effetto di rinuncia previsto dalla disciplina accelerata.

La decisione

La Corte non ha esaminato il ricorso nel merito. Ha ritenuto che la memoria depositata dal ricorrente fosse inidonea a integrare l'istanza di decisione richiesta dall'art. 380-bis c.p.c., perché priva del richiamo alla proposta, priva di nuova procura speciale e depositata come semplice memoria ex art. 378 c.p.c., in un momento in cui non era ancora stata fissata l'adunanza camerale. Di conseguenza, ha escluso che tale atto potesse impedire la declaratoria di estinzione per rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria ex art. 378 c.p.c. serve a illustrare i motivi già proposti, ma presuppone la previa fissazione della pubblica udienza o dell'adunanza camerale; se depositata prima e senza collegamento con la proposta di definizione, non vale come istanza di decisione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    "Se non è stata ancora fissata la data della decisione..."

    La proposta sintetica di definizione del giudizio, se non seguita da una specifica istanza di decisione con nuova procura speciale entro il termine, determina l'effetto legale di rinuncia e la declaratoria di estinzione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    "la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1"

    La disciplina dell'adunanza camerale si applica solo nel rispetto dello schema procedurale previsto dalla nuova normativa; non consente di riqualificare automaticamente un atto irrituale come istanza di decisione.

  • art. 391 c.p.c.

    "il ricorso si intende rinunciato"

    In mancanza della tempestiva istanza di decisione prevista dalla procedura accelerata, la Corte deve prendere atto della rinuncia legale e dichiarare estinto il giudizio.

  • art. 96 c.p.c.

    "applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96"

    La Corte richiama la disciplina della condanna aggravata nelle ipotesi di definizione conforme alla proposta, ma nel caso concreto non procede a tale applicazione perché il giudizio viene dichiarato estinto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di cassazione assoggettato alla disciplina della proposta sintetica di definizione, l'istanza di decisione deve essere espressa in forma tecnicamente corretta e con nuova procura speciale; un atto generico o qualificato come semplice memoria non è sufficiente.
  • La memoria ex art. 378 c.p.c. non è surrogabile all'istanza di decisione richiesta dall'art. 380-bis c.p.c. quando non sia stata ancora fissata l'adunanza camerale e quando l'atto non contenga una chiara volontà di coltivare la decisione del ricorso nonostante la proposta di inammissibilità o manifesta infondatezza.
  • L'effetto di rinuncia previsto dalla disciplina accelerata opera ex lege se la parte ricorrente non formula tempestivamente la richiesta di decisione nelle forme prescritte; in tal caso la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare il merito.
  • La riqualificazione di un atto processuale irrituale è preclusa quando manchino i requisiti formali e sostanziali indispensabili per esprimere la volontà di proseguire il giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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