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Ordinanza

Ordinanza n. 631/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento dell'Agenzia delle entrate-riscossione agli obblighi di ostensione derivanti dalla sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso per l'accesso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha lamentato l'inadempimento dell'Agenzia delle entrate-riscossione rispetto alla sentenza della Sezione n. 2908 del 22 dicembre 2025, con la quale l'amministrazione era stata condannata a consentire l'accesso alla documentazione richiesta. Ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. L'istanza era stata proposta nell'ambito del medesimo giudizio sull'accesso, senza che la precedente sentenza avesse previsto la nomina del commissario su semplice istanza successiva. Il Collegio ha quindi esaminato la qualificazione processuale dell'istanza e la possibilità di nomina del commissario ad acta nel rito dell'accesso.

La decisione

Il TAR ha rilevato che il rito sull'accesso non prevede, diversamente dal rito sul silenzio, la generale possibilità di nominare un commissario ad acta su semplice istanza della parte dopo la sentenza. Tale facoltà, prevista dall'art. 117, comma 3, c.p.a., ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica, in quanto deroga alla regola generale secondo cui l'inadempimento agli obblighi derivanti da una sentenza amministrativa deve essere fatto valere con l'azione di ottemperanza. Poiché l'istanza era stata notificata all'amministrazione e mirava a reagire all'inadempimento mediante la nomina del commissario ad acta, il Collegio l'ha riqualificata come ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., anche in applicazione del potere di conversione delle azioni previsto dall'art. 32, comma 2, c.p.a. La trattazione nel merito è stata tuttavia rinviata al 14 aprile 2026, poiché alla data della camera di consiglio del 10 marzo 2026 non erano integralmente decorsi i termini per la costituzione dell'amministrazione nel rito di ottemperanza e l'Agenzia non aveva depositato memorie o documenti successivi alla notifica. Non è stata quindi ancora decisa nel merito la richiesta di nomina del commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    il rito sull'accesso, a differenza di quello sul silenzio, non prevede la generalizzata possibilità di nominare il commissario ad acta su semplice istanza della parte interessata

    La facoltà di nomina del commissario ad acta su semplice istanza, prevista nel rito sul silenzio, non è automaticamente applicabile al rito sull'accesso.

  • art. 112 c.p.a.

    generale obbligo di proporre azione di ottemperanza per contestare ... l'inadempimento ... degli obblighi discendenti dalle sentenze del giudice amministrativo

    L'inadempimento dell'amministrazione agli obblighi derivanti da una sentenza amministrativa deve essere fatto valere, in via generale, mediante l'azione di ottemperanza.

  • art. 14 preleggi

    non può essere estesa analogicamente a fattispecie simili

    Le disposizioni eccezionali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati; pertanto, la disciplina speciale del rito sul silenzio non può essere estesa analogicamente al rito sull'accesso.

  • art. 114, comma 4, lettera d), c.p.a.

    l'azione di ottemperanza è funzionale, tra l'altro, a ottenere la nomina di un commissario ad acta

    La nomina del commissario ad acta costituisce uno degli strumenti ottenibili attraverso il giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza

    Il ricorso per ottemperanza può essere proposto senza previa diffida mediante notificazione all'amministrazione e alle altre parti del giudizio definito dalla sentenza.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    il giudice qualifica l'azione in base ai suoi elementi sostanziali ed ha ... il potere di convertire le azioni

    Il giudice deve qualificare la domanda in base al suo contenuto sostanziale e può convertirla in altra azione quando ne sussistano i presupposti.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    generale dimidiazione dei termini, tipica dei cc.dd. 'riti camerali'

    Il giudizio di ottemperanza è soggetto alla dimidiazione dei termini propria dei riti camerali.

  • art. 46, comma 1, c.p.a.

    termine di costituzione delle parti intimate

    Il termine per la costituzione dell'amministrazione intimata deve essere computato secondo la disciplina applicabile al rito camerale.

  • sentenza TAR Sicilia, Sez. I, n. 2908 del 22 dicembre 2025

    La sentenza aveva accolto il ricorso per l'accesso e condannato l'amministrazione all'ostensione della documentazione richiesta.

Massime di principio

  • L'inadempimento dell'amministrazione agli obblighi di ostensione imposti da una sentenza resa nel giudizio di accesso deve essere fatto valere mediante ricorso per ottemperanza, quando la sentenza non abbia già previsto la nomina di un commissario ad acta su semplice istanza della parte.
  • La facoltà di nominare un commissario ad acta su semplice istanza successiva alla sentenza, prevista dall'art. 117, comma 3, c.p.a. per il giudizio sul silenzio, costituisce disciplina eccezionale e non può essere applicata analogicamente al rito sull'accesso.
  • Il giudice deve qualificare l'azione in base agli elementi sostanziali della domanda e può convertire un'istanza proposta con forma impropria in ricorso per ottemperanza, se l'atto è stato notificato all'amministrazione e mira a ottenere l'esecuzione coattiva di una precedente sentenza.
  • Nel giudizio di ottemperanza la nomina del commissario ad acta può essere richiesta quale misura esecutiva ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera d), c.p.a., senza necessità di previa diffida.
  • La riqualificazione di un'istanza come ricorso per ottemperanza impone il rispetto dei termini processuali propri di tale rito; la decisione nel merito deve essere rinviata se, alla data della camera di consiglio, non siano integralmente decorsi i termini di costituzione e difesa dell'amministrazione intimata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso documentale
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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