Cassazione Penale, Ordinanza n. 02966/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione al reato di furto in abitazione. Con il ricorso ha dedotto, in sostanza, il mancato proscioglimento per difetto di querela, chiedendo quindi una verifica sulla procedibilità/ammissibilità della decisione di patteggiamento. La Corte ha però rilevato che il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena è proponibile soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che la doglianza dedotta non rientra tra essi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per un motivo estraneo ai casi tassativi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Avendo il ricorso superato i limiti oggettivi di ammissibilità del mezzo, è stata disposta la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione
il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura
individuata come fonte introduttiva del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena è esperibile soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili censure che esulino dai motivi ivi elencati.
- La doglianza relativa al mancato proscioglimento per difetto di querela non integra, di per sé, un motivo deducibile contro la sentenza di patteggiamento se non riconducibile a uno dei vizi tipizzati dalla norma.
- Quando il ricorso è proposto fuori dai limiti legali di ammissibilità, la Corte può dichiararlo inammissibile senza formalità di procedura e condannare il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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