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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27854/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

I due ricorrenti hanno proposto impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia dell'8 luglio 2025 deducendo, con unico motivo, violazione degli artt. 164 e 168 c.p. e vizio di motivazione in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena disposta in appello. In particolare, contestavano la legittimità della revoca del beneficio, sostenendo che essa fosse stata erroneamente disposta. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente revocato d'ufficio le sospensioni condizionali perché sussistevano i presupposti di legge: per uno dei ricorrenti, la sospensione era stata illegittimamente concessa in presenza di pregresse condanne ostative non risultanti dal casellario acquisito; per l'altro, nel quinquennio dal passaggio in giudicato del precedente decreto penale di condanna, era intervenuta nel presente procedimento una condanna a pena detentiva per un delitto anteriormente commesso, con superamento dei limiti quantitativi di cui all'art. 163 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto legittima la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte di appello, perché adottata in presenza dei presupposti previsti dagli artt. 164 e 168 c.p.

Norme richiamate

  • art. 164 c.p.

    La sospensione condizionale non può essere concessa quando ricorrono cause ostative; se il beneficio è stato illegittimamente concesso e le cause ostative non erano documentalmente note al giudice, la revoca può essere disposta dal giudice di appello d'ufficio.

  • art. 168 c.p.

    La revoca di ufficio della sospensione condizionale è legittima quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma, tra cui quelli richiamati dalla Corte per entrambe le posizioni dei ricorrenti.

  • art. 163 c.p.

    I limiti quantitativi di pena previsti per il beneficio della sospensione condizionale, se superati dal cumulo della pena oggetto del beneficio con quella irrogata nel nuovo procedimento, legittimano la revoca.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudice di appello può revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena quando accerta la sussistenza di cause ostative alla concessione del beneficio, anche se tali cause non risultavano documentalmente note al giudice che aveva concesso il beneficio.
  • La revoca della sospensione condizionale è legittima anche quando, entro il quinquennio rilevante, il condannato riporti una nuova condanna a pena detentiva per un delitto anteriormente commesso e il cumulo delle pene determini il superamento dei limiti di legge per la concessione del beneficio.
  • La censura limitata alla revoca della sospensione condizionale è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata dà conto in modo logico e giuridicamente corretto dei presupposti di legge della revoca.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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