Cassazione Penale, Ordinanza n. 27833/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 648 c.p. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione. La censura è stata ritenuta aspecifica, poiché non si confrontava in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva confermato la decisione di primo grado in una situazione di doppia conforme e aveva valorizzato una pluralità di elementi indiziari circa la provenienza delittuosa dei beni e la consapevolezza dell'imputato, desunta dalla natura dei beni, dalle modalità di detenzione e dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della sentenza di appello era esaustiva, conforme alle risultanze processuali e sostanzialmente aderente a quella di primo grado, e che gli elementi valorizzati dai giudici di merito erano coerenti con i principi in tema di prova della ricettazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di ricettazione richiede la prova della provenienza delittuosa del bene e dell'elemento soggettivo; tali elementi possono essere desunti da dati fattuali come la natura del bene, le modalità di detenzione e l'omessa o inattendibile indicazione della provenienza.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di ricettazione, la prova della provenienza delittuosa del bene e della consapevolezza dell'agente può essere fondata su indici sintomatici oggettivi, quali la natura dei beni, le modalità di detenzione e l'assenza di una spiegazione attendibile sulla loro provenienza.
- La motivazione della sentenza di merito non è censurabile in cassazione quando sia completa, razionale e sorretta da apprezzamenti di fatto non affetti da manifesta illogicità o contraddittorietà.
- In presenza di doppia conforme, la sentenza di appello può richiamare la motivazione di primo grado senza necessità di una ripetizione integrale delle argomentazioni, purché offra una risposta complessivamente esaustiva alle censure difensive.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la doglianza aspecifica è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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