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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13491/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il soggetto condannato proponeva ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello che, in sede esecutiva, aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati definiti da sentenze irrevocabili indicate nel provvedimento impugnato. La domanda riguardava in particolare tre gruppi di reati: quelli di cui ai punti 2 e 3, già unificati tra loro dal vincolo invocato, e quello di cui al punto 1. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che dovesse essere riconosciuta l'unicità del disegno criminoso nonostante la diversità delle vicende, mentre il giudice dell'esecuzione riteneva che i reati non fossero omogenei sul piano esecutivo e non risultassero collegati da una preordinazione comune, essendo il reato residuo riconducibile a una discussione familiare e, dunque, a un contesto fattuale non collegato alle altre vicende criminose.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il diniego della continuazione in sede esecutiva, osservando che le ipotesi di reato non risultavano omogenee né riconducibili, neppure in via astratta, a una preordinazione unitaria; inoltre, la mera evocazione di una comune matrice mafiosa o dell'astratta omogeneità dei reati non era sufficiente, occorrendo una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla continuità nel tempo, al fine di verificare l'unicità del momento deliberativo e la sua attuazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    norma che consente, in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di sentenze irrevocabili, ma richiede una verifica concreta dell'unicità del disegno criminoso e del collegamento tra i fatti

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non può essere fondato sulla sola astratta omogeneità dei reati: è necessaria una verifica concreta della loro connessione e dell'unicità del disegno criminoso.
  • Quando si invoca la continuazione rispetto a reati collegati ad ambienti o organizzazioni mafiose, il giudice deve accertare specificamente la natura dei sodalizi, la loro operatività concreta e la loro continuità temporale, per verificare se vi sia stato un unico momento deliberativo poi attuato nel tempo.
  • Se i fatti di reato risultano non omogenei e non collegati da una preordinazione comune, il diniego della continuazione è immune da censure di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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