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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16908/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di recupero notificato dall'Agenzia delle entrate per il recupero di crediti IVA per complessivi euro 467.933,38 portati in compensazione e ritenuti inesistenti, perché acquistati da società coinvolte in operazioni giudizialmente accertate come oggettivamente inesistenti o prive di titolo. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente; in appello, la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva dichiarato parzialmente estinto il giudizio per difetto di interesse, nei limiti di euro 236.756,39, ritenendo che le cartelle prodromiche fossero state "rottamate", e aveva rigettato il resto dell'appello. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente della statuizione sulla rottamazione delle cartelle. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata, limitata ad affermare in modo assertivo e perplesso l'attendibilità della rottamazione delle cartelle, non consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito né di verificare la coincidenza tra le cartelle rottamate e i crediti IVA recuperati. Ha quindi cassato la sentenza nei limiti delle statuizioni impugnate e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, affinché verifichi in concreto l'esistenza della rottamazione e la sua riferibilità ai crediti oggetto di recupero.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La violazione della norma è stata dedotta per censurare la nullità della sentenza resa con motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato come vizio processuale per denunciare la nullità della sentenza impugnata.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La Corte richiama il requisito del 'minimo costituzionale' della motivazione, che manca quando il ragionamento decisorio non è controllabile.

  • art. 86 cod. proc. civ.

    Richiamato nell'intestazione per la difesa personale della controricorrente.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice omette di indicare gli elementi posti a base della decisione oppure li elenca senza svolgere una disamina chiara e sufficiente che consenta il controllo logico e giuridico del ragionamento.
  • In sede di impugnazione, la motivazione per relationem è legittima solo se il giudice d'appello fa proprie le argomentazioni di primo grado in modo tale da rendere agevole il controllo delle ragioni della conferma e della valutazione dei motivi di gravame.
  • La sentenza è nulla anche quando la motivazione, pur graficamente esistente, sia perplessa, incomprensibile o non consenta di verificare il percorso decisorio, perché non raggiunge il 'minimo costituzionale' richiesto dall'art. 111 Cost.
  • Quando una parte contesta radicalmente il fatto decisivo posto a base della decisione, il giudice deve confrontarsi con tale contestazione e spiegare in modo verificabile le ragioni del proprio convincimento; in difetto, la decisione è affetta da motivazione apparente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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