Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07394/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore cassazionista. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato personalmente l'ordinanza del 14 marzo 2025 con cui il G.i.p. del Tribunale di Bari, agendo come giudice dell'esecuzione, aveva rigettato una istanza di applicazione della disciplina del reato continuato. La doglianza sostanziale non viene esaminata nel merito perché la Corte rileva un vizio preliminare del mezzo di impugnazione: il ricorso per cassazione, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    La disciplina processuale, come modificata, non consente alla parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    La modifica legislativa richiamata dalla Corte ha inciso sugli artt. 571 e 613 c.p.p., rafforzando il requisito della sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso per cassazione non è proponibile personalmente dalla parte: è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
  • L'inosservanza del requisito della sottoscrizione tecnica del ricorso integra un vizio preliminare assorbente, che preclude ogni esame nel merito delle censure relative al provvedimento impugnato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, la Corte può porre a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, se ne ricorrono i presupposti normativi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.