Cassazione Penale, Ordinanza n. 07394/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore cassazionista. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato personalmente l'ordinanza del 14 marzo 2025 con cui il G.i.p. del Tribunale di Bari, agendo come giudice dell'esecuzione, aveva rigettato una istanza di applicazione della disciplina del reato continuato. La doglianza sostanziale non viene esaminata nel merito perché la Corte rileva un vizio preliminare del mezzo di impugnazione: il ricorso per cassazione, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Norme richiamate
La disciplina processuale, come modificata, non consente alla parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La modifica legislativa richiamata dalla Corte ha inciso sugli artt. 571 e 613 c.p.p., rafforzando il requisito della sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso per cassazione non è proponibile personalmente dalla parte: è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- L'inosservanza del requisito della sottoscrizione tecnica del ricorso integra un vizio preliminare assorbente, che preclude ogni esame nel merito delle censure relative al provvedimento impugnato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, la Corte può porre a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, se ne ricorrono i presupposti normativi.
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