Cassazione Penale, Sentenza n. 26971/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di revisione sostenendo l’incompatibilità logica tra due sentenze irrevocabili: la Corte d’appello di Napoli n. 2541/2014 aveva accertato che Cerreto acquistava stupefacenti da Di Caprio (rapporto compratore-venditore), mentre la successiva sentenza n. 5302/2019 (revocata nel 20/05/2021) lo condannava per associazione ex art. 74 T.U. stupefacenti indicando Di Caprio come sodale. Cerreto ha dedotto che non possono coesistere le due statuizioni e ha anche richiamato dichiarazioni di collaboratori come elementi corroboranti l’incompatibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati e reiterativi rispetto all’istanza di revisione già valutata dalla Corte di appello. La Corte ha ritenuto non sussistere incompatibilità logica: una singola cessione o un acquisto di stupefacente non esclude la partecipazione all’associazione, e gli elementi citati dal ricorrente erano già stati valutati dal giudice della cognizione. La decisione ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
La revisione per inconciliabilità fra sentenze irrevocabili riguarda il caso in cui fatti storici riconosciuti in una sentenza siano negati in un’altra; qui la Corte ha interpretato la norma nel senso che l’inconciliabilità sussiste solo quando vi sia negazione dei medesimi fatti storici, non quando vi sia diversa valutazione giuridica o riferimento a fatti diversi (es. singola cessione vs associazione).
Norma richiamata per l’imposizione delle spese e del pagamento in favore della Cassa delle ammende a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
Limita l’ambito motivazionale del ricorso in Cassazione; la Corte osserva che il ricorrente ha depositato motivi nei limiti strettamente necessari e tuttavia ha reiterato argomentazioni già valutate, senza confrontarsi con le ragioni dell’ordinanza impugnata.
Massime di principio
- Per ottenere la revisione per inconciliabilità tra sentenze irrevocabili occorre dimostrare una vera negazione dei medesimi fatti storici tra i due giudicati, non una diversa qualificazione giuridica o la valutazione di fatti non coincidenti.
- Un acquisto di stupefacente accertato in un’occasione non esclude automaticamente la partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la singola cessione e l’associazione possono coesistere e sono valutazioni di fatto e di contesto.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o altri elementi probatori non danno diritto automatico alla revisione se tali elementi sono stati o potevano essere valutati nel giudizio che ha emesso la sentenza contestata; la Corte di revisione non rifaà il giudizio di fatto se il precedente giudice ha motivato adeguatamente.
- I motivi di ricorso devono confrontarsi espressamente con le ragioni dell’ordinanza impugnata; la mera reiterazione di argomenti già valutati dal giudice di merito è inammissibile e considerata manifestamente infondata.
- Le questioni di valutazione del compendio probatorio sono in linea di principio insindacabili in Cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia adeguata; la revisione per incompatibilità richiede dunque un contrasto palese e irreconciliabile sui fatti storici.
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