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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26971/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto istanza di revisione sostenendo l’incompatibilità logica tra due sentenze irrevocabili: la Corte d’appello di Napoli n. 2541/2014 aveva accertato che Cerreto acquistava stupefacenti da Di Caprio (rapporto compratore-venditore), mentre la successiva sentenza n. 5302/2019 (revocata nel 20/05/2021) lo condannava per associazione ex art. 74 T.U. stupefacenti indicando Di Caprio come sodale. Cerreto ha dedotto che non possono coesistere le due statuizioni e ha anche richiamato dichiarazioni di collaboratori come elementi corroboranti l’incompatibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati e reiterativi rispetto all’istanza di revisione già valutata dalla Corte di appello. La Corte ha ritenuto non sussistere incompatibilità logica: una singola cessione o un acquisto di stupefacente non esclude la partecipazione all’associazione, e gli elementi citati dal ricorrente erano già stati valutati dal giudice della cognizione. La decisione ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    La revisione per inconciliabilità fra sentenze irrevocabili riguarda il caso in cui fatti storici riconosciuti in una sentenza siano negati in un’altra; qui la Corte ha interpretato la norma nel senso che l’inconciliabilità sussiste solo quando vi sia negazione dei medesimi fatti storici, non quando vi sia diversa valutazione giuridica o riferimento a fatti diversi (es. singola cessione vs associazione).

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l’imposizione delle spese e del pagamento in favore della Cassa delle ammende a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

    Limita l’ambito motivazionale del ricorso in Cassazione; la Corte osserva che il ricorrente ha depositato motivi nei limiti strettamente necessari e tuttavia ha reiterato argomentazioni già valutate, senza confrontarsi con le ragioni dell’ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • Per ottenere la revisione per inconciliabilità tra sentenze irrevocabili occorre dimostrare una vera negazione dei medesimi fatti storici tra i due giudicati, non una diversa qualificazione giuridica o la valutazione di fatti non coincidenti.
  • Un acquisto di stupefacente accertato in un’occasione non esclude automaticamente la partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la singola cessione e l’associazione possono coesistere e sono valutazioni di fatto e di contesto.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o altri elementi probatori non danno diritto automatico alla revisione se tali elementi sono stati o potevano essere valutati nel giudizio che ha emesso la sentenza contestata; la Corte di revisione non rifaà il giudizio di fatto se il precedente giudice ha motivato adeguatamente.
  • I motivi di ricorso devono confrontarsi espressamente con le ragioni dell’ordinanza impugnata; la mera reiterazione di argomenti già valutati dal giudice di merito è inammissibile e considerata manifestamente infondata.
  • Le questioni di valutazione del compendio probatorio sono in linea di principio insindacabili in Cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia adeguata; la revisione per incompatibilità richiede dunque un contrasto palese e irreconciliabile sui fatti storici.

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