Cassazione Penale, Sentenza n. 33225/2024 del 28/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'utilizzo esclusivo o prevalente dei dati esterni del traffico telefonico (tabulati e agganci alle celle) per accertare la loro responsabilità nei reati di furto. CONSOLE ha lamentato che il cellulare addebitato non sia stato comprovato come inequivocabilmente nella sua disponibilità (trovato nell'auto di cui era conducente insieme ad altri imputati) e la Corte territoriale avrebbe travisato la prova equiparando il ritrovamento in auto al ritrovamento addosso. Inoltre ha denunciato contraddittorietà perché alcuni coimputati sono stati assolti pur sulla base dei medesimi tabulati. SARROCCO ha dedotto manifesta illogicità e contraddittorietà perché in diversi capi di imputazione la condanna si è fondatta esclusivamente sui tabulati nonostante la Corte d'appello avesse affermato che tali dati, da soli, non sono sufficienti; ha inoltre fatto presente l'assenza di agganci delle sue utenze alle celle indicate e incoerenze rispetto alle dichiarazioni della persona offesa (orari), nonché la mancata spiegazione del perché altri coimputati siano stati assolti mentre lui condannato sulle stesse risultanze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo di CONSOLE (richiesta di diversa valutazione della disponibilità del cellulare, configurando un riesame di merito), ma ha invece accolto il secondo motivo di CONSOLE, rilevando manifesta contraddittorietà nella sentenza di appello quando essa assolveva taluni coimputati sui medesimi elementi (tabulati/celle) con i quali invece aveva confermato la condanna di CONSOLE per altri capi. Analogamente il ricorso di SARROCCO è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello ha applicato in modo incoerente il principio per cui i dati esterni del traffico telefonico da soli sono insufficienti, condannando il SARROCCO in vari capi esclusivamente su tali risultanze e senza adeguata motivazione sulla sua presenza nei luoghi. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Strumento di impugnazione per vizio di motivazione e travisamento della prova: la Corte di legittimità verifica la corretta trasposizione del dato probatorio nel ragionamento del giudice di merito, ma non può sostituirsi a quest'ultimo in una diversa valutazione di merito se non vi è una distorsione evidente e pacifica del fatto.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente censura per motivazione illogica o contraddittoria; utilizzata per evidenziare la incoerenza della Corte d'appello che assume l'insufficienza dei tabulati in astratto ma poi condanna basandosi su di essi senza elementi corroboranti.
art. 587, comma 1 cod. proc. pen.
Norma sull'estensione degli effetti favorevoli di una pronuncia (beneficio dell'assoluzione): la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello non abbia motivato adeguatamente una non estensione dei benefici ai coimputati quando i profili di prova risultavano sovrapponibili.
art. 1-bis d.l. 30/09/2021 n.132, convertito in legge 23/11/2021 n.178 (norma transitoria)
Introduce regola di valutazione della prova con efficacia retroattiva: i dati esterni del traffico telefonico possono essere utilizzati ai fini di condanna solo se corroborati da altri elementi di prova; tali "altri elementi" non sono predeterminati e possono essere sia diretti sia indiziari.
art. 132, comma 3, d.lgs. 30/06/2003 n.196 (Codice della privacy)
Riferimento alla disciplina che limita l'uso dei dati di traffico telefonico; la Corte ha richiamato la necessità di rispettare i vincoli previsti e l'uso dei dati esterni solo unitamente ad elementi corroboranti.
Massime di principio
- I dati esterni del traffico telefonico (tabulati, agganci alle celle) da soli sono generalmente insufficienti per una condanna: devono essere corroborati da altri elementi di prova, che possono essere diretti o indiziari, e la motivazione deve specificare come questi elementi integrino il quadro probatorio.
- Il giudice di legittimità verifica il travisamento della prova solo quando la distorsione del dato probatorio sia evidente e pacifica; non è ammissibile una semplice richiesta di diversa valutazione dei fatti da parte del giudice di merito.
- Se la Corte d'appello assolve alcuni imputati perché i tabulati da soli non sono sufficienti, ma conferma la condanna di altri sugli stessi elementi, deve dare spiegazioni coerenti e circostanziate sulle ragioni di un diverso trattamento; altrimenti la motivazione è contraddittoria e la sentenza va annullata.
- La presenza di un dispositivo in un veicolo non equivale automaticamente alla esclusiva disponibilità del proprietario o conducente: occorrono elementi che colleghino concretamente l'uso dell'utenza all'imputato (contatti, comportamenti, altri riscontri probatori).
- L'applicazione retroattiva della regola introdotta dall'art. 1-bis D.L. n.132/2021 impone di riesaminare la valenza probatoria dei tabulati acquisiti prima della norma, richiedendo sempre elementi corroboranti.
- In presenza di contraddizioni tra le dichiarazioni della persona offesa (es. orari) e la ricostruzione fondata sui dati telefonici, il giudice di merito deve esprimersi specificamente su tali contrasti; altrimenti la decisione è viziata.
- Quando la sentenza di appello presenta vizi di motivazione o contraddittorietà rilevanti riguardo all'uso dei tabulati, la Cassazione tende ad annullare e rinviare il giudizio per un nuovo esame da parte della Corte territoriale.
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