Cassazione Penale, Ordinanza n. 12280/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per ricettazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge sostenendo che il fatto andasse qualificato, al più, ai sensi dell'art. 712 c.p. e non dell'art. 648 c.p. Con il secondo motivo ha dedotto mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in punto di applicazione degli artt. 62-bis, 99 e 133 c.p., contestando la mancata concessione delle attenuanti generiche, il giudizio sulla recidiva e la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi reiterativi di censure già esaminate e respinte in appello, oltre che generici e risolventisi in una non consentita rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto e sul trattamento sanzionatorio riproponevano questioni già affrontate e confutate dal giudice di appello, senza un effettivo confronto con la motivazione. Quanto alla qualificazione, ha escluso l'art. 712 c.p. rilevando che, per tale fattispecie, è necessaria la dimostrazione dell'acquisto del bene, elemento che nel caso concreto non era stato spiegato; ha invece ribadito che, per la ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La ricettazione è configurabile quando l'elemento soggettivo può essere desunto anche indirettamente, inclusa l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta; l'assenza di spiegazioni sulle modalità di acquisizione può essere valorizzata ai fini probatori.
Per l'astratta configurabilità della fattispecie è necessaria la dimostrazione dell'acquisto del bene, poiché solo così si può verificare se sussistano circostanze tali da indurre sospetto sulla legittima provenienza.
La doglianza sulle attenuanti generiche è stata ritenuta meramente reiterativa e priva di specifico confronto con la motivazione di merito.
La valutazione della recidiva è stata confermata valorizzando la specificità dei precedenti come indice di maggiore colpevolezza e pericolosità.
La dosimetria della pena è stata ritenuta congrua in relazione alla gravità del fatto, alle modalità della condotta e alla capacità a delinquere.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già dedotte e specificamente disattese in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata.
- Non è consentita in cassazione una mera proposta di lettura alternativa del merito, specie se formulata in modo generico e privo di specifico attacco ai passaggi decisivi della sentenza.
- Ai fini della ricettazione, l'elemento soggettivo può essere provato anche in via indiretta; l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene può assumere rilievo probatorio, senza violare i principi sull'onere della prova.
- La fattispecie di cui all'art. 712 c.p. presuppone la prova dell'acquisto del bene, quale dato necessario per verificare la sussistenza di un oggettivo sospetto sulla provenienza della cosa.
- Le censure sulla pena, sulle attenuanti generiche e sulla recidiva devono confrontarsi con la motivazione sul caso concreto; in difetto, sono inammissibili se si risolvono in contestazioni meramente assertive o generiche.
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