Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24423/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda tre ricorsi proposti da imputati avverso la decisione della Corte d'appello di Catania. Due ricorrenti censuravano, tra l'altro, il mancato riconoscimento della recidiva, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, per uno di essi, il giudizio di responsabilità per ricettazione con richiesta di riqualificazione del fatto in furto e dedotta illogicità/travisamento della prova, anche in relazione alle dichiarazioni di coimputato e di un ufficiale di PG. Il terzo ricorrente contestava il giudizio di responsabilità per estorsione, chiedendo la riqualificazione del fatto in truffa. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi, in parte, non consentiti in sede di legittimità e, in parte, manifestamente infondati, osservando che la motivazione della sentenza di merito era congrua e non illogica, e che i vizi denunciati miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del fatto e della prova.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi. Ha rilevato che le doglianze sulla recidiva, sulle attenuanti generiche, sul bilanciamento con l'attenuante speciale ex art. 648, comma 4, c.p., e sulla qualificazione giuridica dei fatti erano, per lo più, non deducibili in cassazione o manifestamente infondate. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    parametro utilizzato per valutare in concreto il rapporto tra il fatto oggetto del processo e i precedenti penali ai fini della recidiva.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    attenuante speciale considerata nel giudizio di bilanciamento con la recidiva; la relativa valutazione discrezionale del giudice di merito è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente come base del diniego delle circostanze attenuanti generiche, censura ritenuta non fondatamente deducibile in presenza di motivazione non illogica.

  • art. 640 c.p.

    norma evocata dal ricorrente per sostenere la riqualificazione del fatto da estorsione a truffa, richiesta disattesa perché implicante una rilettura del merito.

  • art. 629 c.p.

    fattispecie di estorsione ritenuta integrata dalla Corte di merito e confermata in sede di legittimità quanto alla corretta qualificazione giuridica.

  • art. 648 c.p.

    fattispecie di ricettazione ritenuta integrata dalla Corte di merito; la richiesta di riqualificazione in furto è stata respinta.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile una censura che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • Il diniego della recidiva è legittimo quando il giudice di merito valuti in concreto, ai sensi dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti dell'imputato, traendone un giudizio di maggiore pericolosità sociale adeguatamente motivato.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha valorizzato gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di confutare singolarmente tutti gli altri elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
  • Il travisamento della prova è deducibile in presenza di doppia conforme solo se il dato asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione del giudice d'appello; diversamente la censura è inammissibile.
  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti appartiene al merito ed è censurabile solo se sorretto da motivazione meramente arbitraria o manifestamente illogica.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in un diverso reato non può tradursi in una sollecitazione alla Corte di cassazione a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulle risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazioneRicettazioneEstorsioneTruffa
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della provaRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.