Ordinanza n. 1187/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione quinta) n. 4133/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. V, n. 4133/2025, favorevole alla società privata
Esito
Favorevole al resistente (società privata)
Prevale il privato
La controversia
L’ente appellante ha chiesto in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, sostenendo le proprie ragioni nell’ambito dell’appello. Il Consiglio di Stato ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto non idonee le argomentazioni dell’appellante a confutare la decisione del TAR, rilevando che il danno economico lamentato dalla società appare conseguenza diretta dell’abnorme e ingiustificata durata del procedimento amministrativo. Anche considerando la sospensione connessa all’emergenza pandemica da Covid-19, l’amministrazione aveva ammesso che il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 14 giugno 2020; la successiva richiesta documentale, inoltrata mesi dopo, avrebbe potuto essere formulata tempestivamente e non ha rimesso in termini l’amministrazione rispetto alla scadenza del termine procedimentale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza cautelare di sospensione della sentenza appellata. In punto di fumus boni iuris, ha ritenuto che le difese dell’appellante non superassero, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, le conclusioni del TAR circa l’illegittima durata del procedimento e le sue conseguenze economiche. In punto di periculum in mora, ha comunque escluso la gravità e irreparabilità del pregiudizio, trattandosi di un danno meramente patrimoniale. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’appellante, liquidate in euro 1.500 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
La domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare in appello.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza presuppone una valutazione positiva del fumus boni iuris e del periculum in mora; l’assenza del requisito della gravità e irreparabilità del danno è sufficiente a escludere la concessione della misura.
- La richiesta documentale formulata dall’amministrazione dopo la scadenza del termine di conclusione del procedimento, quando avrebbe potuto essere avanzata tempestivamente, non rimette l’amministrazione in termini né giustifica l’abnorme durata del procedimento.
- Il danno economico derivante dalla protrazione ingiustificata del procedimento può essere ricondotto causalmente alla durata anomala dell’azione amministrativa quando tale rapporto emerga già nella valutazione sommaria propria della fase cautelare.
- Il pregiudizio di natura meramente patrimoniale, in assenza di circostanze ulteriori, non integra di regola un danno grave e irreparabile idoneo a fondare la sospensione cautelare della sentenza appellata.
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