Cassazione Penale, Ordinanza n. 05877/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato e non sottoscritto da un difensore cassazionista, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Un imputato, già condannato in primo grado e poi destinatario di una riforma parziale in appello limitata alla rideterminazione della pena su concordato ex art. 599-bis c.p.p., ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello deducendo un solo motivo: vizio di motivazione in relazione alla statuizione di responsabilità. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito della doglianza perché ha rilevato che il ricorso era stato sottoscritto personalmente dalla parte e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103/2017. Non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è stata applicata anche la conseguenza economica prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato quale base del concordato sulla pena accolto in appello, che ha determinato la riforma parziale della sentenza di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio.
a pena di inammissibilità
Nel giudizio di cassazione l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale della parte determina l'inammissibilità del ricorso.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità.
È richiamata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p., entrata in vigore il 3 agosto 2017, che ha introdotto il requisito della sottoscrizione del difensore cassazionista.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato non soddisfa il requisito di legge.
- La verifica della validità formale del ricorso precede ogni scrutinio sul merito dei motivi di impugnazione: se manca la sottoscrizione del difensore abilitato, la Corte non esamina le censure sulla motivazione o sulla responsabilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che emergano elementi per ritenere che la parte abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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