Parere n. 835/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla prof.ssa Santa La Rocca contro l’Università degli Studi di Verona e nei confronti del prof. Domenico Nicolò per l’annullamento degli atti relativi alla rinnovazione della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07-Economia aziendale – della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Verona.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli atti di rinnovazione della procedura di valutazione comparativa per un posto di professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale presso l'Università degli Studi di Verona.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, già partecipante a una procedura di valutazione comparativa per un posto di professore ordinario, aveva ottenuto dal TAR Veneto l'annullamento degli atti limitatamente alla propria valutazione di inidoneità e alla valutazione di idoneità del controinteressato, poiché il giudizio comparativo finale non era sorretto da un criterio discretivo intelligibile. In sede di riedizione del potere, la Commissione aveva nuovamente indicato il controinteressato quale secondo idoneo, motivando le ragioni della sua prevalenza. La ricorrente ha impugnato gli atti con ricorso straordinario, deducendo inizialmente la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l'insufficienza della motivazione e la violazione del giudicato; dopo l'accesso agli atti ha proposto motivi aggiunti, sostenendo che la Commissione non avesse proceduto a una nuova valutazione individuale e collegiale dei curricula e avesse eluso la portata conformativa della sentenza del TAR, in particolare quanto al giudizio più favorevole espresso nei suoi confronti sul profilo dell'approfondimento tematico. Il controinteressato ha eccepito anche l'irricevibilità del ricorso per vizi relativi alla procura. La Sezione ha inoltre considerato la dichiarazione della ricorrente di conservare un interesse morale alla decisione, nonostante il collocamento a riposo.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto superfluo esaminare le eccezioni preliminari relative alla procura, poiché il ricorso è inammissibile. La censura sostanziale investe infatti il cattivo esercizio del potere amministrativo successivo alla sentenza di annullamento e presuppone la violazione della regula iuris conformativa derivante dal giudicato. Le questioni concernenti l'esecuzione, l'elusione o la violazione del giudicato devono essere proposte nelle forme dell'ottemperanza previste dagli articoli 112-114 del codice del processo amministrativo, davanti al giudice che ha pronunciato la decisione, mentre il ricorso straordinario ha natura esclusivamente impugnatoria e non consente l'esercizio dei poteri propri del giudice dell'ottemperanza. L'inammissibilità non viene meno per il fatto che siano state dedotte anche censure relative a vizi propri del nuovo atto, come la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Secondo il principio di concentrazione, tutte le questioni connesse al riesercizio della funzione conseguente al giudicato devono essere portate al giudice dell'ottemperanza, il quale può qualificare l'atto come nullo per violazione o elusione del giudicato oppure, se ravvisa autonomi vizi di legittimità, convertire l'azione ai sensi dell'articolo 32, comma 2, c.p.a. La Sezione ha inoltre ravvisato la violazione del principio di alternatività del ricorso straordinario, poiché l'atto di riedizione del potere è legato da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza alla precedente decisione giudiziale e trova nella sentenza di annullamento il proprio parametro speciale di legittimità. Il parere conclusivo è quindi per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso straordinario.
Osservazioni
Violazione del giudicato e sede propria dell'ottemperanza
Le censure rivolte contro l'atto adottato in riedizione del potere, in quanto asseritamente contrario alla portata conformativa della sentenza del TAR, integrano una questione di violazione o elusione del giudicato. Esse devono essere proposte con l'azione di ottemperanza ai sensi degli articoli 112-114 c.p.a., davanti al giudice che ha pronunciato la decisione, e non mediante ricorso straordinario.
Censure relative a vizi propri dell'atto di riesercizio
La deduzione, accanto alla violazione del giudicato, di vizi autonomi del nuovo atto, quale la mancata comunicazione di avvio del procedimento, non consente di frazionare la controversia davanti a sedi diverse. Tutte le questioni conseguenti al riesercizio della funzione devono essere sottoposte al giudice dell'ottemperanza, il quale può, ricorrendone i presupposti, convertire l'azione ai sensi dell'articolo 32, comma 2, c.p.a.
Principio di alternatività del ricorso straordinario
Il ricorso straordinario è inammissibile anche perché l'atto di riedizione del potere presenta un rapporto di pregiudizialità-dipendenza rispetto al precedente provvedimento annullato e alla sentenza che ne ha disposto l'annullamento. La sentenza costituisce il parametro speciale di legittimità del nuovo esercizio della funzione, aggiuntivo rispetto alle norme generali che disciplinano l'attività amministrativa.
Norme richiamate
artt. 112-114 d.lgs. 104/2010
Le questioni relative alla violazione o elusione del giudicato devono essere proposte mediante l'azione di ottemperanza davanti al giudice competente, cui spettano i poteri di esecuzione e di conformazione.
art. 32, comma 2, d.lgs. 104/2010
Il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni.
Il giudice dell'ottemperanza può esaminare unitariamente le censure relative al riesercizio della funzione e, ove ravvisi autonomi vizi di legittimità anziché violazione o elusione del giudicato, convertire l'azione per consentire la cognizione al giudice competente.
art. 10 d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario conserva natura esclusivamente impugnatoria e non è sede idonea per azioni che richiedano poteri di accertamento, condanna o esecuzione propri del giudice amministrativo.
Cons. Stato, Adunanza plenaria, 15 gennaio 2013, n. 2
È ammissibile la trattazione unitaria delle domande connesse all'ottemperanza e all'impugnazione dell'atto adottato in riesercizio del potere, poiché occorre accertare complessivamente se il nuovo atto sia nullo per violazione o elusione del giudicato oppure illegittimo per vizi propri.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avendo natura esclusivamente impugnatoria, non è utilizzabile per far valere la violazione o l'elusione di un giudicato, poiché tali questioni appartengono alla competenza esclusiva del giudice dell'ottemperanza.
- Quando l'amministrazione riesercita una funzione in esecuzione di una sentenza di annullamento, la decisione giudiziale costituisce il parametro speciale di legittimità del nuovo atto, attraverso la regola conformativa che vincola la successiva attività amministrativa.
- Le censure relative all'atto adottato in riedizione del potere devono essere concentrate davanti al giudice dell'ottemperanza quando risultano conseguenziali al giudicato, anche se prospettano contestualmente vizi propri del nuovo provvedimento.
- Il giudice dell'ottemperanza, qualora escluda la violazione o l'elusione del giudicato e ravvisi autonomi vizi di legittimità del nuovo atto, può disporre la conversione dell'azione ai sensi dell'articolo 32, comma 2, c.p.a.
- Il principio di alternatività rende inammissibile il ricorso straordinario quando l'impugnazione riguarda un atto di riesercizio del potere avvinto da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza rispetto a una precedente decisione giudiziale, poiché la controversia deve essere trattata nella sede dell'ottemperanza.
Riedizione di una procedura concorsuale universitaria e limiti del ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una professoressa universitaria contro gli atti con cui l'Università degli Studi di Verona ha rinnovato una procedura di valutazione comparativa per un posto di professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale. La questione centrale concerne il rapporto tra ricorso straordinario, giudicato amministrativo e azione di ottemperanza.
Premesse della vicenda
La ricorrente aveva partecipato alla procedura di valutazione comparativa, all'esito della quale erano stati dichiarati idonei soltanto due candidati, tra cui il controinteressato. Con sentenza 7 novembre 2011, n. 1655, il TAR Veneto aveva annullato gli atti limitatamente alla valutazione di inidoneità della ricorrente e alla valutazione di idoneità del controinteressato.
Il TAR aveva rilevato che i giudizi individuali e collegiali non evidenziavano profili di demerito della ricorrente rispetto al controinteressato e che, con riguardo all'approfondimento tematico, alla ricorrente era stato attribuito il giudizio sintetico di "elevato", mentre al controinteressato quello di "adeguato". Il giudizio comparativo finale, espresso a maggioranza, non era quindi sorretto da un criterio discretivo intelligibile.
Nuova valutazione e motivi del ricorso
In esecuzione della sentenza, l'amministrazione ha rinnovato la procedura, confermando il controinteressato quale secondo idoneo. La Commissione ha questa volta verbalizzato le ragioni comparative poste a fondamento della prevalenza del suo curriculum.
La ricorrente ha dedotto:
- la mancata comunicazione di avvio del procedimento;
- l'insufficienza della motivazione;
- la violazione del giudicato;
- l'omessa rinnovazione effettiva della valutazione individuale e collegiale dei curricula;
- la mancata considerazione della portata conformativa della sentenza del TAR, in particolare del giudizio più favorevole ottenuto sul profilo dell'approfondimento tematico.
Il controinteressato ha inoltre eccepito l'irricevibilità del ricorso per vizi relativi alla procura ad litem. La ricorrente, sebbene collocata a riposo dal 15 febbraio 2016, ha dichiarato di conservare un interesse morale all'accoglimento del ricorso.
Natura del ricorso straordinario
La Sezione richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui il ricorso straordinario ha struttura esclusivamente impugnatoria. Esso non può essere utilizzato per proporre azioni che richiedano poteri ulteriori rispetto all'annullamento dell'atto, quali poteri di accertamento, condanna o esecuzione del giudicato.
L'azione di ottemperanza rientra tra le azioni attribuite alla competenza speciale ed esclusiva del giudice amministrativo. Anche l'ottemperanza a una decisione resa su ricorso straordinario deve essere proposta davanti al giudice amministrativo e non può essere introdotta mediante un nuovo ricorso straordinario.
Violazione del giudicato e competenza del giudice dell'ottemperanza
Secondo la Sezione, le doglianze della ricorrente presuppongono l'accertamento della conformità della nuova valutazione alla regola derivante dalla sentenza del TAR. Si tratta quindi di verificare se l'amministrazione abbia rispettato la portata conformativa del giudicato nella riedizione della procedura.
Tale verifica deve essere compiuta dal giudice dell'ottemperanza ai sensi degli articoli 112-114 c.p.a. Il giudicato amministrativo individua, infatti, la regola di condotta che deve guidare il successivo esercizio della funzione amministrativa. Le questioni relative al corretto riesercizio del potere, quando dipendono dalla sentenza di annullamento, devono essere concentrate davanti al giudice dell'esecuzione.
Censure autonome e conversione dell'azione
La Sezione esclude che la presenza di censure riferite a vizi propri del nuovo atto, come la mancata comunicazione di avvio del procedimento, consenta di proporre separatamente tali doglianze mediante ricorso straordinario.
La concentrazione davanti al giudice dell'ottemperanza evita la frammentazione del contenzioso e il rischio di decisioni contraddittorie sulla medesima vicenda. Il giudice dell'ottemperanza deve esaminare unitariamente la controversia e stabilire se il nuovo atto sia:
- nullo, perché violativo o elusivo del giudicato;
- legittimo rispetto al giudicato ma annullabile per autonomi vizi propri.
Nel secondo caso, il giudice può disporre la conversione dell'azione ai sensi dell'articolo 32, comma 2, c.p.a., consentendo la prosecuzione della controversia nella sede cognitiva competente.
Principio di alternatività
Il ricorso straordinario è stato ritenuto inammissibile anche per violazione del principio di alternatività. L'atto impugnato è un provvedimento di riedizione della funzione amministrativa successivo a una sentenza di annullamento e presenta quindi un rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il precedente atto e con il giudicato.
La sentenza di annullamento costituisce, per il nuovo esercizio del potere, un parametro speciale di legittimità, che si aggiunge alle norme generali disciplinanti la funzione amministrativa. La verifica del rispetto di tale parametro appartiene alla sede dell'ottemperanza.
Conclusione
La Sezione ha ritenuto superfluo esaminare le eccezioni preliminari relative alla procura, poiché il ricorso è comunque inammissibile. Il parere conclusivo è nel senso che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile.
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