Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35643/2026 del 08/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. contro la sentenza della Quarta Sezione penale della Cassazione n. 14608/2026, che aveva rigettato il ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata, giudice dell’esecuzione, del 3 febbraio 2025. Tale ordinanza aveva respinto l’istanza del 10 novembre 2023 diretta a ottenere la revoca della sentenza di patteggiamento n. 148/2013, emessa il 7 maggio 2013, e la restituzione nel termine per impugnarla, sul presupposto dell’omessa notificazione dell’avviso di deposito a un secondo difensore. La difesa ha denunciato un errore percettivo decisivo nella lettura della consulenza grafologica del pubblico ministero: la sentenza impugnata aveva attribuito a uno scrivente non identificato le annotazioni del verbale d’udienza del 7 maggio 2013 relative alla nomina del secondo difensore e al deposito della procura speciale, mentre, secondo la difesa, la consulenza le riconduceva al cancelliere presente in udienza, confermando la genuinità del verbale e della nomina. Ha inoltre sostenuto che, essendo stati nominati due difensori, l’avviso di deposito avrebbe dovuto essere notificato a entrambi e che la sentenza di patteggiamento non fosse quindi irrevocabile. Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile perché l’errore, pur effettivamente riscontrato nella ricostruzione della consulenza, non era decisivo: la sentenza di legittimità poggiava anche su autonome ragioni relative alle anomalie dell’atto di nomina e alla preclusione derivante dal precedente procedimento esecutivo. Non è indicato nel testo il reato oggetto della sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha riconosciuto che la sentenza impugnata aveva riportato in modo erroneo il contenuto della consulenza grafologica riguardo all’autore delle annotazioni del verbale del 7 maggio 2013, ma ha escluso che l’errore fosse decisivo: la valutazione sulla non comprovata genuinità della nomina del secondo difensore era sorretta da ulteriori elementi autonomi, tra cui le alterazioni e le anomalie dell’atto di nomina. Inoltre, la sentenza n. 14608/2026 aveva individuato un’ulteriore ragione indipendente di rigetto nella decisione resa nel precedente incidente di esecuzione, che aveva ritenuto risultanti dagli atti la notificazione all’imputato e all’unico difensore domiciliatario e l’esistenza di un’unica nomina difensiva attiva. Il ricorso straordinario non si confrontava con tale autonoma ratio. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica, il primo, e in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, il secondo

    Il ricorso straordinario è limitato agli errori materiali e agli errori percettivi sugli atti interni al giudizio di legittimità; non consente di correggere errori di valutazione o di giudizio. L’errore di fatto deve inoltre risultare decisivo per l’esito del giudizio.

  • art. 548, comma 2, c.p.p.

    il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio [...] decorre - - dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento

    Il passaggio è richiamato dalla sentenza per esporre la regola invocata sulla decorrenza del termine d’impugnazione in caso di deposito non contestuale della motivazione; non decide autonomamente la questione, che resta assorbita dalle ragioni di inammissibilità del ricorso straordinario.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali; nel caso concreto la Corte ha inoltre disposto il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, legge n. 103/2017

    si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso

    La disposizione consente, in caso di inammissibilità, di aumentare oltre il massimo la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 c.p.p.; la Corte ha applicato tale facoltà determinando equitativamente l’importo in 3.000 euro.

Massime di principio

  • L’errore di fatto deducibile con il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deve consistere in una svista o in un equivoco percettivo sul contenuto di atti interni al giudizio di legittimità; restano estranei a tale rimedio gli errori valutativi o interpretativi.
  • Per giustificare il ricorso straordinario, l’errore percettivo deve essere decisivo, ossia deve avere inciso effettivamente sul contenuto della decisione di legittimità. Non è decisivo se la pronuncia resta sorretta da autonome rationes decidendi non investite dall’errore.
  • Quando la decisione di legittimità poggia su più ragioni autonome, il ricorrente che deduce un errore di fatto deve confrontarsi con ciascuna ragione idonea, da sola, a sostenere il decisum e dimostrare che la correzione dell’errore avrebbe condotto a un esito diverso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.