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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12777/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia origina dall'opposizione, proposta ex art. 702-bis c.p.c. e poi trasformata in giudizio di cassazione, contro il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale per l'attività svolta dal difensore di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Il professionista contestava la liquidazione perché il giudice non aveva riconosciuto gli aumenti previsti dall'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 in relazione all'art. 4 d.m. n. 55 del 2014: da un lato l'aumento del 30% per la difesa di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, dall'altro l'aumento per la difesa di una sola parte contro più controparti, con ulteriore riduzione del compenso operata dal giudice. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo che l'aumento fosse discrezionale, non automatico, e che non fosse adeguatamente giustificato; inoltre aveva escluso sia la pluralità di parti difese rilevante, sia la pluralità di controparti, motivando per relationem al decreto di liquidazione. Con il ricorso per cassazione il professionista articolava sei motivi, tutti centrati sulla violazione di legge e sulla motivazione apparente: i primi tre riguardavano il mancato aumento per pluralità di parti difese; i successivi tre il mancato aumento per pluralità di controparti. Deduceva, in sintesi, che la norma richiede l'identità della posizione processuale quale presupposto dell'aumento, che il lavoro difensivo aumentava comunque per la gestione di più soggetti, e che il giudice di merito aveva omesso di confrontarsi con le specifiche doglianze, limitandosi a confermare il decreto impugnato senza vera motivazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati, e ha accolto, sia il primo, terzo e quinto motivo, relativi al mancato aumento del compenso per la difesa di più soggetti con la stessa posizione processuale, sia il secondo, quarto e sesto motivo, relativi al mancato aumento per la difesa di una parte contro più soggetti. Ha affermato che l'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, nel testo applicabile ratione temporis, consente l'aumento del compenso anche quando l'avvocato assista più soggetti con identica posizione processuale oppure assista un solo soggetto contro più soggetti, perché la ratio della norma è remunerare il maggiore impegno professionale evitando duplicazioni di compensi per attività solo formalmente plurima. La Corte ha altresì rilevato che il giudice di merito aveva omesso di prendere posizione sulle censure dell'opposizione, limitandosi a motivare per relationem al decreto di liquidazione senza spiegare le ragioni della conferma; tale motivazione è stata giudicata insufficiente ai fini del controllo di legittimità. Ne è seguito l'accoglimento del ricorso, la cassazione dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione per nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    è la norma che disciplina la liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato e consente gli aumenti nei casi previsti dalla tariffa applicabile.

  • art. 4, commi 1 e 2, d.m. n. 55 del 2014

    quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento... La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti

    l'aumento è espressione di una facoltà del giudice, ma deve essere valutato in base al maggiore impegno professionale; la previsione vale sia per più soggetti con la stessa posizione processuale sia per un solo soggetto contro più soggetti.

  • art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014

    la locuzione 'di regola' conferisce discrezionalità al giudice, ma impone comunque una motivazione quando l'aumento viene riconosciuto o negato.

  • art. 702-bis c.p.c.

    è stato il rito introduttivo dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione.

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale rimedio di opposizione al decreto di liquidazione nel patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    sono i vizi dedotti in cassazione; la Corte ha ritenuto fondate le censure sotto il profilo della violazione di legge e della motivazione apparente, rilevando che il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    impone una motivazione esistente e non meramente apparente; la motivazione per relationem è ammissibile solo se consente di ricostruire il percorso logico decisorio e di valutare l'esame delle doglianze.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato sul tema dell'ammissibilità del ricorso; la sua violazione rileva solo se il ricorso risulti oscuro o incomprensibile, non per la mera prolissità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma sul procedimento camerale accelerato utilizzato nella fase di trattazione in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

  • art. 670, n. 1, c.p.c.

    richiamato solo per descrivere la misura cautelare a cui si riferiva la causa presupposta.

  • art. 700 c.p.c.

    richiamato solo in relazione alla domanda cautelare proposta nel giudizio presupposto.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente come parametro della censura sul contraddittorio.

  • art. 669-sexies c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente come parametro del procedimento cautelare.

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • d.m. 8 marzo 2018, n. 37

    ha modificato il d.m. n. 55 del 2014 nel testo applicabile al caso.

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    ha successivamente modificato il d.m. n. 55 del 2014, sopprimendo l'espressione 'di regola', ma tale modifica non era ancora applicabile al caso.

Massime di principio

  • Nel regime del d.m. n. 55 del 2014, l'aumento del compenso per la difesa di più soggetti con la stessa posizione processuale può essere riconosciuto anche quando il difensore assista un solo soggetto contro più soggetti, poiché la ratio è remunerare il maggiore impegno professionale ed evitare solo duplicazioni meramente formali.
  • La locuzione 'può di regola' attribuisce al giudice un potere discrezionale, ma non lo esonera dall'obbligo di motivare espressamente sia la concessione sia il diniego dell'aumento tariffario.
  • Quando il giudice di merito si limita a recepire per relationem il decreto di liquidazione senza confrontarsi con le specifiche doglianze dell'opposizione, la motivazione è apparente e la decisione è censurabile in cassazione.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se, dal complesso degli atti richiamati, sia ricostruibile un percorso argomentativo effettivo e sia possibile verificare che le censure di parte siano state esaminate e ritenute infondate.
  • La violazione dei requisiti di chiarezza e sinteticità del ricorso per cassazione comporta inammissibilità solo se rende oscura la vicenda o incomprensibili le censure; non basta una mera esposizione prolissa.
  • Nel giudizio di legittimità la censura di vizio motivazionale è ammissibile soltanto nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, secondo il minimo costituzionale del controllo sulla motivazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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