Cassazione Civile, Ordinanza n. 16070/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, rilevata la rinuncia di entrambe le parti sia al ricorso principale sia al ricorso incidentale, ha dichiarato l'estinzione del processo in applicazione dell'art. 391 c.p.c. Non vi è decisione sul merito della sentenza impugnata né sulle domande o eccezioni sostanziali sottese alla lite.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia, per quanto emerge dal testo disponibile, riguardava un giudizio di legittimità instaurato contro una sentenza della Corte d'appello indicata nel provvedimento. Le parti, una società con alcuni soci da un lato e una banca dall'altro, avevano rispettivamente proposto ricorso principale e ricorso incidentale per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno poi rinunciato ai rispettivi ricorsi. Il provvedimento della Corte si limita a prendere atto di tale rinuncia e a dichiarare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza affrontare il merito delle censure originariamente formulate, che non sono desumibili dal testo fornito.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale comporta l'estinzione del processo di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia di tutte le parti ai rispettivi ricorsi determina l'estinzione del processo, con definizione del giudizio senza esame del merito.
- Quando la Corte si limita a dichiarare l'estinzione per rinuncia, non è possibile ricavare dalla decisione principi sul merito della controversia sottostante, poiché il giudizio non viene deciso nel merito.
- L'effetto estintivo opera anche se, oltre al ricorso principale, sia stato proposto ricorso incidentale, purché vi sia rinuncia a entrambi.
Come è indicizzato
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