Cassazione Penale, Sentenza n. 1132/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di fiducia di Laazouzi chiedeva la restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Firenze (3/6/2019), sostenendo che l'imputato non aveva avuto conoscenza del processo perché le notificazioni erano state eseguite presso il difensore d'ufficio dopo un primo tentativo al domicilio non riuscito; l'imputato avrebbe appreso dell'esistenza del procedimento solo al momento della notifica personale dell'ordine di esecuzione. La Corte di Appello rigettava l'istanza ritenendo regolari le notificazioni (anche presso il difensore ex art. 161, comma 4 c.p.p.) e quindi sussistente la presunzione di conoscenza. In cassazione il ricorrente ha contestato la presunzione di conoscenza basata sulla regolarità formale delle notificazioni e ha invocato i nuovi principi sull'assenza (processo in absentia) che richiedono la conoscenza effettiva dell'imputato; in replica ha chiesto alternativamente la riqualificazione dell'istanza come richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificato alcun caso fortuito o forza maggiore che gli abbia impedito di rispettare il termine per impugnare, confondendo rimedi previsti da diverse norme. In procedimenti celebrati in assenza dell'imputato (art. 420-bis c.p.p.) il rimedio non è la restituzione nel termine ex art. 175 (salvo il comma 1 che richiede prova di caso fortuito/forza maggiore), bensì la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.; tuttavia tale istanza di rescissione deve rispettare condizioni di ammissibilità, tra cui la proposizione personalmente dall'interessato o da difensore munito di procura speciale. Nel caso di specie la richiesta di rescissione non poteva essere ammessa perché il difensore non era munito di procura speciale. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
restituzione nel termine quando si provi di non averlo potuto rispettare per caso fortuito o forza maggiore
L'art. 175, comma 1, consente la restituzione del termine solo se provato un impedimento non imputabile (caso fortuito o forza maggiore). Il comma 2 (testo previgente) non è applicabile ai procedimenti celebrati secondo la disciplina dell'assenza (art. 420-bis).
Regola il procedimento in assenza (nella formulazione post-riforma) sostituendo la precedente disciplina della contumacia; nei processi svolti ai sensi di tale norma il rimedio per la mancata conoscenza effettiva è la rescissione del giudicato (art. 629-bis), non la restituzione prevista dall'art. 175 comma 2 nel testo previgente.
art. 629-bis cod. proc. pen. (ex art. 625-ter)
l'istituto della rescissione del giudicato ... si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen.
La rescissione del giudicato è il rimedio specifico per i procedimenti definiti in assenza; ha condizioni di ammissibilità proprie (es. proposizione personale dell'interessato o tramite difensore con procura speciale).
art. 161 comma 4 cod. proc. pen.
Consente la notificazione presso il difensore quando la prima notifica al domicilio eletto è risultata infruttuosa; la regolarità formale di tale notificazione produce una presunzione di conoscenza della sentenza da parte dell'imputato, salvo prova contraria dell'effettiva mancata conoscenza.
Ha modificato la disciplina dell'assenza (art. 420-bis) introducendo il nuovo regime per i procedimenti in absentia e collegando ad esso il rimedio della rescissione del giudicato (ora art. 629-bis).
Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014
"l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen. - ora 629-bis - si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., ..."
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito la distinzione tra i rimedi applicabili ai procedimenti contumaciali previgenti e quelli ai procedimenti in assenza successivi alla riforma, precisando i casi di applicazione della rescissione del giudicato.
Massime di principio
- Nei procedimenti conclusi in assenza ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p. il rimedio principale per la mancata conoscenza effettiva da parte dell'imputato è la richiesta di rescissione del giudicato (art. 629-bis), non la restituzione del termine ex art. 175 comma 2 nel testo previgente.
- La restituzione del termine ex art. 175 comma 1 può essere concessa solo se provato specificamente un impedimento derivante da caso fortuito o forza maggiore: mere affermazioni di "ignoranza" della sentenza non sono sufficienti.
- La regolarità formale delle notificazioni (anche mediante notificazione al difensore ex art. 161, comma 4) crea una presunzione di conoscenza dell'imputato, ma non esclude che il difensore o l'imputato possano provare la mancata conoscenza effettiva; il corretto rimedio dipende comunque dalla natura (contumacia vs. assenza) del procedimento.
- La richiesta di rescissione del giudicato richiede il rispetto di condizioni formali (tra cui la proposizione personalmente dall'interessato o da difensore con procura speciale); la mancata osservanza di tali requisiti rende la domanda inammissibile.
- In casi analoghi occorre: a) verificare quale disciplina (contumacia ante riforma o assenza post-riforma) sia applicabile; b) se è assenza, considerare la rescissione del giudicato e curare le condizioni di ammissibilità; c) se si invoca la restituzione nel termine, allegare e provare un concreto caso fortuito o forza maggiore.
- La confusione tra rimedi processuali diversi (restituzione nel termine vs rescissione del giudicato) può determinare l'inammissibilità del ricorso: è quindi essenziale una valutazione preventiva della fattispecie e della norma applicabile.
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