Cassazione Civile, Ordinanza n. 23429/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione e della successiva accettazione da parte della procedura controricorrente; in applicazione dell'art. 390 c.p.c. ha dichiarato estinto il giudizio, disponendo la compensazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma n. 24609/2019. Dal testo dell'ordinanza non emerge il contenuto sostanziale della controversia definita in primo grado, poiché la decisione di legittimità non affronta il merito ma dà atto che il ricorrente ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c. con atto del 12 maggio 2023 e che la procedura ha accettato la rinuncia, con spese compensate.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia rituale e accettata dalla parte costituita, comporta l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può regolare le spese secondo le risultanze dell'accordo o della compensazione disposta dalle parti.
Come è indicizzato
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