Cassazione Civile, Ordinanza n. 06342/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (traente)
La controversia
La controversia nasce da un assegno bancario emesso all'ordine di un terzo, recante una correzione sulla data di emissione: l'anno risultava modificato da "2015" a "2016". La banca trattaria rifiutava il pagamento per irregolarità della data. Il portatore avviava quindi azione esecutiva nei confronti della traente. Quest'ultima proponeva opposizione al precetto sostenendo che il titolo fosse prescritto, assumendo che l'assegno fosse stato originariamente emesso nel 2015 e che la successiva correzione della data non potesse incidere sulla decorrenza del termine di prescrizione. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione ritenendo non provata l'alterazione successiva all'emissione e distinguendo tra "alterazioni" e "correzioni" del titolo. In cassazione la ricorrente deduceva violazione degli artt. 1, 55 e 68 del r.d. n. 1736/1933, censurando l'introduzione di una distinzione non prevista dalla legge e sostenendo che un assegno con data incerta o alterata è comunque privo di efficacia esecutiva; il secondo motivo restava assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione. Ha ritenuto che la data sia elemento essenziale dell'assegno e che un assegno con data incerta sia equiparabile a un assegno privo di data, dunque inefficace come titolo esecutivo. Ha escluso che possa aversi una distinzione decisiva tra "alterazione" e "correzione" quando la sovrascrittura renda irrecuperabilmente incerta la data di emissione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, art. 1
richiamato insieme agli artt. 55 e 68 per affermare la natura formale dell'assegno e la necessità dei requisiti legali del titolo.
r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, art. 55
è interpretato nel senso che l'assegno acquista efficacia esecutiva solo se munito dei requisiti di forma e contenuto previsti dalla legge; la data è elemento essenziale.
r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, art. 68
la norma sull'alterazione del testo non consente di introdurre una distinzione decisiva tra alterazioni e correzioni quando la modifica renda incerta la data; l'assegno resta inefficace come titolo esecutivo se l'alterazione incide su un elemento essenziale.
art. 75 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736
"il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione"
richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione del credito cartolare; la Corte non decide sulla decorrenza in concreto perché l'incertezza della data priva l'assegno di efficacia esecutiva.
artt. 50 e 51 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736
sono evocati per il principio che il titolo esecutivo cartolare richiede il rispetto dei requisiti formali e contenutistici previsti dalla legge.
Massime di principio
- L'assegno bancario è un titolo formale e può valere come titolo esecutivo solo se contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge; la data di emissione è uno di tali elementi.
- La data incerta equivale, ai fini dell'efficacia esecutiva, alla data mancante: se non è possibile leggere con certezza la data di emissione, il titolo non è idoneo ad azionare l'esecuzione.
- In materia di titoli di credito astratti, la letteralità attiene all'obbligazione cartolare: quando una modifica del testo rende incerto un elemento essenziale, viene meno l'esistenza stessa dell'obbligazione cartolare e non solo la sua prova documentale.
- Non è decisiva la qualificazione della modifica come "alterazione" o "correzione" in base allo scopo o all'autore della scrittura; rileva piuttosto se la modifica sia idonea a ledere gli interessi degli obbligati e, soprattutto, se renda incerto un elemento essenziale del titolo.
- Se un assegno presenta una sovrascrittura sulla data tale da rendere insuperabilmente incerta la data di emissione, esso è inefficace come titolo esecutivo.
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