Cassazione Penale, Ordinanza n. 09475/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Genova del 16/06/2025 deducendo, con unico motivo, un vizio di motivazione. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è formulato in termini estremamente generici, privo di qualsiasi riferimento al contenuto effettivo della motivazione della sentenza impugnata e, quindi, non idoneo a svolgere una concreta critica censoria. Per tale ragione il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
a pena di inammissibilità
Il motivo di ricorso deve contenere una concreta e specifica pertinenza censoria rispetto alla motivazione della decisione impugnata; la mera genericità del vizio denunciato comporta inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la denuncia astratta di un vizio di motivazione, senza riferimenti puntuali, non soddisfa il requisito di ammissibilità.
- La mancanza di concreta pertinenza censoria del motivo di impugnazione integra causa di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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