Cassazione Penale, Ordinanza n. 00461/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 16/04/2024. Il ricorrente censura, da un lato, la ricostruzione e la valutazione del fatto e l'apprezzamento del materiale probatorio, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle emergenze istruttorie; dall'altro, contesta il trattamento sanzionatorio e il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione rileva però che il primo motivo investe profili di merito già esaminati dai giudici di appello con motivazione congrua e immune da vizi logici, fondata su corretti criteri inferenziali e su massime di अनुभवienza condivisibili, in linea con la decisione del Tribunale. Quanto alla destinazione a spaccio della sostanza, la Corte richiama una pluralità di indici fattuali valorizzati dai giudici di merito: il dato ponderale, l'assenza di redditi adeguati, le modalità di occultamento e le circostanze di tempo e di luogo del controllo. In relazione alla pena e al diniego della sospensione condizionale, le doglianze sono ritenute generiche, poiché la Corte di appello aveva già motivato sia sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio sia sulle ragioni del diniego del beneficio, escludendo la significatività degli elementi prospettati dal ricorrente.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, logica e coerente con gli esiti dei precedenti gradi di merito.
- La destinazione allo spaccio può essere desunta da una pluralità di indici fattuali convergenti, quali il quantitativo della sostanza, l'assenza di redditi leciti adeguati, le modalità di occultamento e le circostanze del controllo, purché la valutazione sia non illogica e motivata.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego della sospensione condizionale della pena devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la loro genericità comporta l'inammissibilità del motivo.
- Quando il giudice di merito ha espressamente motivato sulla pena e sui presupposti del beneficio richiesto, il ricorso che si limiti a opporre fatti già ritenuti insussistenti o non significativi non consente un sindacato rescissorio in cassazione.
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