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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02225/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado riqualificando il primo capo di imputazione da detenzione di tabacco lavorato estero di contrabbando a sottrazione di tabacco italiano al pagamento delle accise e confermando condanne per vendita di beni con marchi contraffatti e ricettazione aggravata. Il ricorso in Cassazione deduceva: (1) violazione di legge e vizio motivazionale per mancata rinnovazione dell'istruttoria sulla identificazione dei marchi e sulla provenienza dei prodotti sequestrati, sostenendo che la falsità era stata accertata solo per alcune marche tramite consulenza Philip Morris e che la valutazione fotografica degli agenti non sarebbe sufficiente; (2) insufficienza probatoria e vizio motivazionale in relazione alla ricettazione, sostenendo l'assenza di prova che i prodotti fossero già contraffatti al momento dell'acquisto e non invece prodotti dai correi; richiesta di derubricazione in incauto acquisto (art. 712 c.p.); (3) censura sull'insussistenza della recidiva, per aver la difesa indicato un unico precedente risalente a circa 25 anni prima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e ripetitività dei motivi. Sul merito: il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e reiterativo perché non ha affrontato le argomentazioni della sentenza di merito che aveva motivato la valutazione di falsità (tra l'altro sulla base della identicità del codice identificativo e dell'assenza del contrassegno di Stato, oltre all'«occhio esperto» degli operanti); il secondo motivo (sulla partecipazione alla produzione dei beni contraffatti) è stato dichiarato inammissibile come novum non introdotto in appello, violando la catena devolutiva; il terzo motivo è stato considerato generico e ripetitivo e già adeguatamente motivato in sede di merito. In ordine alla recidiva la Corte ha ritenuto fondata la decisione del merito in quanto il certificato del casellario riportava due precedenti condanne, e la sospensione condizionale non elimina gli effetti penali ai fini della recidiva. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; invocata per valutare la fondatezza e la specificità dei motivi (lett. b, d, e richiamate dal ricorrente)

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riguarda l'onere della prova e la valutazione della prova: richiamato in rapporto alle doglianze sulla prova dei marchi e della provenienza

  • art. 291 ter d.P.R. 43/73

    Norme relative alle fattispecie contrabbando/tabacco (richiamata tra le norme contestate nella qualificazione originaria)

  • art. 296 d.P.R. 43/73 (ora art. 84 T.U. 141/2024)

    Norma richiamata nella qualificazione originaria del fatto come contrabbando di tabacco; la sentenza di merito ha operato riqualificazione

  • art. 65 l. 907/42 e art. 1 l. 27/51

    Norme richiamate in relazione al reato di sottrazione di tabacco italiano al pagamento delle accise (riqualificazione operata dal giudice d'appello)

  • art. 474 cod. pen.

    Delitto di vendita di beni con marchi contraffatti: confermato dalla Corte di appello e non censurato con successo in Cassazione

  • art. 648 cod. pen.

    Delitto di ricettazione aggravata: la sentenza di merito ha motivato a suo riguardo e la Cassazione ha ritenuto infondate le censure

  • art. 712 cod. pen.

    Norma sull'incauto acquisto: evocata dalla difesa per chiedere derubricazione della ricettazione, non accolta perché dedotta genericamente

  • art. 591 comma 1 lett. c cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che i motivi generici o non confrontati col decisum sono inammissibili

  • art. 606 comma 3 e art. 609 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamati per il principio della catena devolutiva: nuovi argomenti non svolti in grado precedente sono inammissibili in Cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede conseguenze economiche per ricorso inammissibile: condanna alle spese e possibile somma alla cassa delle ammende, applicata nel caso

Massime di principio

  • Un motivo di ricorso che non affronta specificamente e punto per punto la motivazione del giudice di merito è spesso dichiarato generico e inammissibile: il ricorso deve confrontarsi direttamente con le argomentazioni della sentenza impugnata
  • Le nuove linee difensive o fatti non spiegati nei gradi precedenti (novità) sono inammissibili in Cassazione per violazione della catena devolutiva; le censure di fatto devono essere proposte già in appello
  • Per la contestazione di valutazioni probatorie (es. falsità di marchi accertata con comparazioni fotografiche) è necessario dimostrare specifici vizi di motivazione o lacune probatorie con richiami puntuali alle parti della sentenza che si ritengono erronee
  • La recidiva può essere riconosciuta anche se i precedenti sono ormai datati o la pena era stata sospesa condizionalmente: l'estinzione del reato per sospensione non elimina gli effetti penali della condanna ai fini della recidiva
  • La inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa nella scelta dell'impugnazione, anche il pagamento di una somma alla cassa delle ammende

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