Cassazione Penale, Ordinanza n. 10321/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili del reato di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis c.p. Il primo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta una mera reiterazione dei motivi già svolti in appello e quindi non specifica. Lo stesso ricorrente ha inoltre contestato la ritenuta recidiva, lamentando violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte ha reputato la doglianza inammissibile e comunque manifestamente infondata, richiamando i criteri di valutazione in concreto del rapporto tra fatto oggetto del processo e precedenti condanne. La seconda ricorrente ha censurato anch'essa, con un unico motivo, la ricostruzione dei fatti e la motivazione sulla responsabilità per il medesimo reato, sostenendo l'esistenza di vizi logici e contraddittorietà; la Cassazione ha ritenuto la censura diretta a ottenere una rivalutazione del merito e quindi non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato, per un verso, la non specificità delle doglianze del primo ricorrente perché meramente riproduttive di quelle già respinte in appello; per altro verso, l'inammissibilità del tentativo di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della motivazione della sentenza di merito. La Corte ha inoltre condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
fattispecie contestata e ritenuta integrata nei gradi di merito; il ricorso non ne ha scalfito la tenuta motivazionale in sede di legittimità
richiamato come criterio per la valutazione concreta della recidiva, verificando il rapporto tra fatto per cui si procede e precedenti condanne
evocato implicitamente come limite ai motivi deducibili in cassazione, non potendo proporre una mera rilettura del merito o doglianze non specifiche
base della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già dedotte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione del vizio di motivazione deve misurarsi con la motivazione effettivamente resa dal giudice di merito e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa lettura degli elementi fattuali.
- Le doglianze che mirano a contestare la persuasività, l'adeguatezza o la maggiore o minore attendibilità delle prove non sono deducibili in cassazione, salvo il caso di manifesta illogicità nei limiti consentiti dal controllo di legittimità.
- La recidiva non può essere affermata sulla sola base della gravità dei fatti o della loro collocazione temporale, ma richiede una valutazione in concreto del rapporto tra i precedenti e il reato per cui si procede, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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