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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13738/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena emessa dal giudice per l'udienza preliminare, deducendo un vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 c.p.p., cioè lamentando che il giudice non avrebbe adeguatamente escluso la ricorrenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte ha però rilevato che, nel giudizio di legittimità contro una sentenza di patteggiamento, il ricorso è consentito solo per motivi specifici: mancanza o invalidità della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura proposta non rientrava in tali limiti ed era comunque smentita dal contenuto della sentenza impugnata, che richiamava espressamente l'art. 129 c.p.p. ed esponeva, seppur sinteticamente, gli elementi delle indagini posti a base della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non configurabile l'assenza di colpa richiesta per escludere tale conseguenza economica. La decisione di inammissibilità è stata assunta de plano, in quanto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. prevede per questo tipo di ricorso una declaratoria senza formalità.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come parametro per verificare l'eventuale esistenza di cause di proscioglimento immediato; la Corte osserva che la sentenza impugnata lo ha espressamente considerato ed escluso, con motivazione sintetica ma sufficiente.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Viene interpretato come norma che limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È indicato come fonte del modello procedimentale per dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, da adottarsi senza formalità (de plano).

  • legge n. 103 del 2017

    Citata come legge che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con efficacia dal 3 agosto 2017.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata in relazione alla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, quale parametro per escludere che vi fosse assenza di colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento sono deducibili soltanto i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali limiti è inammissibile.
  • La doglianza relativa all'art. 129 c.p.p. non è autonomamente deducibile in cassazione contro il patteggiamento, salvo che si traduca in uno dei motivi tipizzati dalla legge.
  • Ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la Corte può decidere de plano, senza formalità procedimentali.
  • La condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la non configurabilità di un'assenza di colpa del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione.
  • È sufficiente una motivazione sintetica sul mancato rilievo di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando la sentenza di patteggiamento richiami espressamente tale norma e dia conto, sia pure succintamente, degli elementi indiziari o investigativi rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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