Cassazione Penale, Sentenza n. 17022/2024 del 23/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per reati fallimentari: concorso in bancarotta distrattiva mediante false fatturazioni (Acqua e sole sport / Acqualena s.r.l.), bancarotta fraudolenta documentale (cd. "generica") e cagionamento del fallimento per operazioni dolose (omesso versamento di tributi e contributi). Le censure contestavano la mancanza di prova del reale ruolo gestionale del Ciarliero (sostenendo fosse solo una "testa di legno"), l'inesistenza della consapevolezza rispetto alle scritture contabili e la mancata giustificazione della sottrazione di beni per euro 305.000; inoltre si impugnava la valutazione sulle attenuanti generiche, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e la modulazione delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: i giudici di merito hanno provato, con valutazione logica del compendio probatorio, che il Ciarliero ha effettivamente partecipato alla gestione della società (rete di rapporti, assunzione dipendenti, poteri sui conti sociali, pagamenti verso società di sua pertinenza). Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il dolo dell'amministratore formale può desumersi dall'abdicazione ai doveri e dalla rappresentazione della significativa possibilità di alterazione della contabilità; inoltre il dolo generico per la bancarotta patrimoniale è sufficiente quando l'agente è consapevole che le operazioni possono recare danno ai creditori. Sulle pene, la Corte ha ritenuto congrua la mancata estensione delle attenuanti, il diniego della sospensione condizionale e la scelta delle pene accessorie alla luce dei precedenti e della capacità a delinquere. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata quale riferimento per la responsabilità degli amministratori in relazione ai reati fallimentari; la Corte l'ha applicata insieme agli artt. 216 e 219 per fondare la condanna per bancarotta.
Art. 216, comma 1, nn. 1 e 2 legge fallimentare
Riguarda le ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale (n.1) e documentale (n.2); la Corte ha ritenuto integrati entrambi gli illeciti, valorizzando il dolo generico e l'eventuale collegamento tra irregolare tenuta delle scritture e atti distrattivi.
Richiamato quale riferimento nella contestazione del cagionamento del fallimento per operazioni dolose (omessi versamenti fiscali e contributivi); la Corte ha confermato la valutazione di merito su tale profilo.
Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La qualifica formale di amministratore non esclude la responsabilità penale: se emergono elementi che dimostrano una partecipazione effettiva alla gestione societaria, il giudice può ritenere integrata la responsabilità per reati fallimentari.
- Nel reato di bancarotta fraudolenta documentale (cd. "generica") il dolo può essere desunto dalla condotta di abdicazione ai doveri di controllo e dalla rappresentazione della significativa possibilità che la contabilità venga alterata; non è sempre necessario provare la consapevolezza specifica di ogni falso atto contabile.
- Per la bancarotta patrimoniale il dolo è di tipo generico: è sufficiente che l'agente abbia consapevolezza che le operazioni poste in essere possono arrecare un danno ai creditori, senza necessità di provare l'intenzione specifica di causare il danno.
- La semplice affermazione dello status di "testa di legno" è insufficiente; il dubbio sollevato dalla difesa deve confrontarsi con l'intero compendio probatorio e dimostrare concretamente l'assenza di poteri o di partecipazione gestionale.
- Le circostanze attenuanti e i benefici (es. sospensione condizionale) sono valutazioni discrezionali del giudice di merito e possono essere rifiutati se ricorrono elementi indicativi della capacità a delinquere o precedenti significativi; le pene accessorie devono essere motivate tenendo conto della finalità special-preventiva.
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