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Sentenza

Sentenza del 05/08/2021 n. 22312 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il recupero a tassazione, ai fini IVA per gli anni 2002-2003, di maggior materia imponibile e la contestata indetraibilità dell'IVA relativa a fatture per royalties emesse da società consociate estere del gruppo Vxxx. L'Agenzia ha ritenuto che la Vxxx Pxxx fosse la stabile organizzazione in Italia del gruppo non residente, con conseguente negazione della detrazione IVA e della deducibilità dei costi per royalties. La società ha impugnato gli atti sostenendo autonomia rispetto al gruppo e legittimità delle detrazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i motivi principali di ricorso, confermando la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui la Vxxx Pxxx costituisce stabile organizzazione del gruppo estero e, perciò, non è ammessa l'indetraibilità dell'IVA relativa alle royalties. La Corte ha ritenuto che sussista autorità di cosa giudicata derivante da precedente pronuncia (Cass. n.16105/11) che ha accertato identici presupposti di fatto; ha inoltre richiamato la giurisprudenza che riconosce alla stabile organizzazione funzione di autonomo centro di imputazione dei rapporti tributari anche ai fini IVA. Tuttavia la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al profilo sanzionatorio, richiamando l'esistenza di normativa sopravvenuta che incide sul minimo sanzionatorio e rinviando alla Commissione Tributaria Regionale per rivalutare le sanzioni e le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Citato dalla ricorrente in tema di detrazione IVA; la Corte ritiene però che, dato il riconoscimento della stabile organizzazione, le regole di detrazione non consentono l'operazione prospettata dalla società.

  • Sesta direttiva (art. 17)

    Richiamata nella censura sulla corretta applicazione delle norme comunitarie; la Corte ritiene che, alla luce della nozione di stabile organizzazione ai fini IVA, non sussista contrasto con la direttiva.

  • Direttiva IVA 2006/112/CE (artt. 168, 176, 193)

    La Corte esamina i profili comunitari e richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia che interpreta l'art. 193 in relazione al debitore dell'IVA quando la prestazione è fornita da un'organizzazione stabile posta nello Stato membro.

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, art. 11

    1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 44 della direttiva 2006/112/CE, la 'stabile organizzazione' designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica di cui all'art. 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione. 2. Ai fini dell'applicazione degli articoli seguenti la 'stabile organizzazione' designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica di cui all'art. 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione.

    Il regolamento offre una nozione ampia di stabile organizzazione ai fini IVA; la Corte la utilizza per confermare che una succursale o una società locale può essere qualificata come stabile organizzazione se dispone di permanenza e mezzi umani/tecnici.

  • Cass. n. 16105/2011

    Pronuncia precedente che ha acquisito efficacia di giudicato esterno; nella pratica ha già accertato la medesima situazione di fatto (stabile organizzazione) e pertanto vincola il giudizio sulla stessa questione fattuale.

  • Cass. n. 16106/2011

    Giurisprudenza della Corte di legittimità utilizzata per affermare che la stabile organizzazione costituisce autonomo centro di imputazione dei rapporti tributari del soggetto non residente anche ai fini IVA.

  • Corte di Giustizia, causa C-111/14 (GST-Sarviz AG)

    Richiamata in punto di interpretazione dell'art. 193 della Direttiva IVA: il debitore dell'IVA è il soggetto che fornisce il servizio se la prestazione è fornita a partire da un'organizzazione stabile nello Stato membro.

  • Corte di Giustizia, causa C-16/17 (TGE)

    Richiamata per il principio che conta l'autonomia economica della succursale/stabile organizzazione e non il mero possesso di un numero di identificazione fiscale; se manca autonomia la succursale può non essere considerata soggetto passivo distinto.

  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 15, comma 1, lett. b)

    Norma sopravvenuta invocata in Cassazione per contestare il trattamento sanzionatorio e giustificare la cassazione parziale rispetto alle sanzioni applicate.

  • D.Lgs. 21 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 6 (modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205)

    Richiamato sul tema delle sanzioni; la Corte dispone la revisione dell'entità sanzionatoria alla luce delle modifiche normative sopravvenute.

Massime di principio

  • Se in giudizio precedente è stato accertato, con giudicato, che una società italiana è stabile organizzazione di un soggetto non residente sulla base di identici fatti, tale decisione vincola i successivi giudici rispetto agli stessi presupposti fattuali anche in materia IVA, purché l'oggetto e il periodo siano sostanzialmente corrispondenti.
  • La stabile organizzazione ai fini IVA ha una nozione ampia: non è esclusa la qualificazione di stabile organizzazione per una società di capitali italiana; rilevano permanenza e struttura idonea (mezzi umani e tecnici) a ricevere/usare o fornire servizi.
  • Quando una entità è qualificata come stabile organizzazione del non residente, quella stabile organizzazione opera come centro autonomo di imputazione dei rapporti tributari riferibili alla casa madre: ciò può comportare l'impossibilità di considerare le cessioni/intercompany come operazioni fra soggetti indipendenti ai fini della detrazione IVA.
  • La giurisprudenza e il regolamento UE consentono di considerare il soggetto non residente (per il tramite della sua stabile organizzazione) debitore dell'IVA per le prestazioni fornite dalla stabile organizzazione nel territorio, con conseguenze sulla detraibilità dell'imposta nella contabilità della stabile organizzazione locale.
  • Il principio di autorità di cosa giudicata non è incompatibile con la normativa UE sull'IVA quando la controversia successiva verte sugli stessi fatti e lo stesso oggetto; invece la giurisprudenza comunitaria ostacola l'uso del giudicato solo quando la materia o il periodo d'imposta differiscono sostanzialmente e ciò impedisce l'applicazione del diritto UE.
  • In materia sanzionatoria, norme sopravvenute che rendono più favorevole il trattamento per il contribuente possono essere valutate in sede di legittimità e comportare la cassazione parziale con rinvio per nuova determinazione delle sanzioni.

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