Cassazione Penale, Sentenza n. 31782/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava l'applicazione della misura degli arresti domiciliari per il reato previsto dall'art. 346-bis c.p.; il ricorrente deduce vizi di violazione di legge processuale e di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Contestava la valutazione del pericolo di reiterazione fondata su elementi ipotetici (uso di schede intestate a terzi) riferibili ad altri indagati (Visco e Favellato), l'irritualità di non tener conto della revoca dalle cariche amministrative, la mancata valutazione della personalità (ultrasessantenne, senza precedenti e carichi pendenti) e l'omessa considerazione della possibilità di concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché trasmesso a un indirizzo PEC diverso da quello indicato nel provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati (violazione dell'art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022). Perciò non è stata esaminata nel merito la doglianza sulle esigenze cautelari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo la Corte che non fosse priva di colpa la trasmissione al PEC errato.
Norme richiamate
Norma che individua il reato per il quale era stata applicata la misura cautelare; nel provvedimento di Cassazione tale norma è menzionata come titolo di accusa ma non è stata oggetto di esame di merito a causa dell'inammissibilità procedurale del ricorso.
art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
l'impugnazione è inammissibile quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, all'ufficio competente
La Corte ha applicato rigidamente la norma: l'invio del ricorso a un PEC non corrispondente all'indirizzo ufficiale indicato dal Direttore Generale determina l'inammissibilità dell'impugnazione; non vale un'approccio basato sull'«idoneità della notifica al raggiungimento dello scopo».
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata per sostenere la possibilità di condannare il ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende quando non possa ritenersi che l'atto sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Verificare sempre l'indirizzo PEC ufficiale indicato dal Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati prima di trasmettere un ricorso: l'invio a PEC diversa determina l'inammissibilità automatica.
- Le norme procedurali introdotte per la trasmissione telematica sono interpretate rigidamente dalla giurisprudenza di legittimità; il raggiungimento materiale dello scopo non giustifica l'inosservanza formale.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile per vizio procedurale, il merito non viene esaminato: anche ragioni sostanziali solide restano ininfluenti se non si soddisfano i requisiti formali.
- La parte che trasmette un atto al PEC errato può essere condannata alle spese e a sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende) se non dimostra l'assenza di colpa nella scelta dell'indirizzo.
- Quando si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, è importante documentare circostanze personali concrete (età, revoche di incarichi, assenza di precedenti, elementi di dissociazione dalla rete indiziaria) e dimostrare perché gli elementi indicati dalla giudice non integrino una probabilità di reiterazione, non solo una mera possibilità.
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