Cassazione Penale, Ordinanza n. 09303/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità, rilevando che le doglianze riproducevano questioni già esaminate e disattese in appello senza una critica autonoma e argomentata della motivazione impugnata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 7 marzo 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il gravame riproponeva censure di fatto già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito, senza una autonoma e specifica confutazione della motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la ricorrente contestava l'identificazione dell'imputata e, correlativamente, la valorizzazione di elementi quali il riconoscimento da parte della persona offesa, il riscontro con le immagini del sistema di videosorveglianza in diversi momenti, le immagini relative al prelievo di denaro con il bancomat collegato alla rapina e il collegamento tra l'imputata e l'autovettura utilizzata dagli autori per raggiungere il luogo del fatto. La Corte rileva inoltre che il tema del travisamento era stato affrontato dal giudice di appello, ritenendo sufficiente anche una copertura solo parziale del volto mediante mascherina, in quanto idonea a rendere difficoltoso il riconoscimento.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo autonomo e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili mere censure in fatto che non si traducano in una critica specifica e autonoma della motivazione della sentenza impugnata.
- Integra aspecificità del ricorso la riproposizione pedissequa di questioni già esaminate e disattese in appello, senza confutazione puntuale dei passaggi argomentativi decisivi.
- La motivazione di merito sull'identificazione dell'imputato è insindacabile in cassazione quando sia congrua, logicamente coerente e sorretta da plurimi elementi convergenti, come il riconoscimento della persona offesa, i riscontri videofotografici e gli ulteriori collegamenti oggettivi con il fatto.
- Ai fini della configurabilità della circostanza del travisamento, è sufficiente anche una alterazione parziale dell'aspetto del volto, se funzionale a rendere più difficile il riconoscimento del responsabile.
Come è indicizzato
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