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Sentenza

Sentenza n. 3240/2026 - Roma, Sezione 3T

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 1156/2024 emessa dal Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Falcione, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 3062/2023, pubblicata in data 17/07/2024, notificata in data 26/09/2024, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202508981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, n. 1156/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza n. 1156/2024 del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione agli obblighi derivanti dal giudicato e ha chiesto anche la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L'amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione della pronuncia civile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e fondata l'azione di ottemperanza, rilevando che l'art. 112, comma 2, c.p.a. consente di chiedere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha precisato che, quando il giudicato da eseguire proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto della pronuncia o svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Considerato l'inadempimento allegato dalla parte ricorrente e l'assenza di chiarimenti dell'amministrazione, il TAR ha condannato il Ministero resistente a dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli, in caso di persistente inadempimento, il potere di eseguire il giudicato entro i successivi 90 giorni, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Le spese, pari a 400 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei procuratori antistatari. Dal testo non risulta che sia stata espressamente fissata una somma di denaro per ogni ulteriore violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario

    La disposizione fonda l'azione di ottemperanza anche per ottenere l'attuazione di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e il conseguente adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della richiesta di fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; dal dispositivo non risulta tuttavia l'applicazione concreta di tale misura.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione.
  • Quando il giudicato da eseguire proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva e resta limitato all'accertamento di un comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza possibilità di integrare il contenuto della sentenza o compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore del giudicato, la mancata produzione da parte dell'amministrazione di chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della pronuncia può giustificare la condanna dell'amministrazione a provvedere.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di persistente inadempimento, anche sostituendosi all'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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