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Ordinanza

Ordinanza n. 1269/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del Nulla Osta - istanza P-BN/L/Q/2023/100277 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Benevento il 16/07/2024, ma regolarmente notificato solo in data 02/09/2025.

Giustizia amministrativa202506493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato relativo a un'istanza di emersione o ingresso per lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di Benevento il 16 luglio 2024 e notificato il 2 settembre 2025. In sede cautelare ha riproposto l'istanza di sospensione. Il TAR ha rilevato che, nel frattempo, l'amministrazione aveva adottato il 5 gennaio 2026 un diniego di riesame, in risposta a una richiesta del 10 dicembre 2025, fondato sulla considerazione che soltanto in caso di cessazione dell'attività o di decesso del datore di lavoro sarebbe possibile valutare il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del lavoratore straniero. Tale diniego non era stato autonomamente impugnato mediante motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare riproposta, ritenendola inammissibile poiché il ricorrente non aveva impugnato con motivi aggiunti il sopravvenuto diniego di riesame del 5 gennaio 2026. La mancata impugnazione dell'atto successivo impediva quindi di utilmente rinnovare la domanda cautelare rispetto alla situazione amministrativa risultante dal diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha deciso la domanda di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

  • art. 43 c.p.a.

    La decisione richiama implicitamente la necessità di impugnare gli atti sopravvenuti mediante motivi aggiunti, ritenendo inammissibile la riproposizione della cautelare in assenza di impugnazione del diniego di riesame.

Massime di principio

  • La riproposizione di una domanda cautelare non è ammissibile quando, nel frattempo, l’amministrazione abbia adottato un nuovo provvedimento direttamente incidente sulla situazione controversa e il ricorrente non lo abbia autonomamente impugnato mediante motivi aggiunti.
  • Quando un diniego di riesame sopravvenuto definisce la posizione amministrativa del ricorrente, la tutela cautelare deve essere richiesta nel quadro dell’impugnazione anche di tale atto; la sua mancata impugnazione impedisce di utilmente rinnovare l’istanza cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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