Cassazione Penale, Ordinanza n. 09023/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando la violazione dei requisiti di specificità dell'impugnazione previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (Corte d'appello)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il loro appello. I ricorsi erano sorretti da un unico motivo, con il quale si contestava la correttezza della motivazione posta a base dell'ordinanza di inammissibilità. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero generiche e indeterminate, perché non esponevano in modo specifico quali elementi della motivazione impugnata fossero erronei o illogici. In particolare, a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta, i ricorrenti non avevano indicato gli elementi fattuali o giuridici necessari a consentire al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi e svolgere il sindacato richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e indicare in modo puntuale gli elementi posti a fondamento della censura; la mera contestazione generica della motivazione non consente l'esercizio del sindacato del giudice dell'impugnazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a una critica generica della motivazione dell'ordinanza impugnata senza indicare specificamente gli errori logici o giuridici denunciati.
- Il requisito di specificità dell'impugnazione impone che il ricorrente esponga gli elementi fattuali e argomentativi necessari a consentire al giudice di individuare con precisione il vizio dedotto.
- La mancanza di autosufficienza e determinatezza del motivo impedisce al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio controllo e determina l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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