Sentenza del 29/11/2016 n. 24211 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la CTR Lazio aveva accolto il ricorso per revocazione del contribuente, lamentando due vizi: omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità e novità dei motivi, e omessa motivazione sui fatti decisivi oggetto del giudizio. In particolare, la CTR si era limitata ad affermare che il ricorso era fondato, senza verificare concretamente la sussistenza dell'errore revocatorio, dell'asserita carenza di motivazione dell'atto impositivo e del contrasto tra giudicati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la decisione di merito della CTR implicasse una pronuncia tacita di rigetto delle eccezioni preliminari dell'Agenzia. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando l'assoluta carenza di motivazione della sentenza impugnata. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e liquidare anche le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Non sussiste omessa pronuncia quando, pur senza una decisione espressa su una specifica eccezione, la soluzione adottata sia logicamente incompatibile con l'accoglimento di tale eccezione; in tal caso può configurarsi una pronuncia implicita di rigetto.
Quando la Corte di Cassazione accoglie il ricorso per un vizio che richiede un nuovo esame della controversia, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al giudice competente, normalmente in diversa composizione.
Massime di principio
- Una pronuncia di merito può implicare il rigetto tacito di un'eccezione preliminare quando l'esito deciso è logicamente incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione stessa.
- La motivazione della sentenza deve esaminare i fatti decisivi e le questioni concretamente controverse; una formula meramente apodittica, come l'affermazione che il ricorso è fondato senza ulteriori spiegazioni, può integrare un vizio di motivazione.
- Nel giudizio di revocazione il giudice deve verificare puntualmente la sussistenza dell'errore revocatorio dedotto e non può limitarsi a recepire le argomentazioni della parte senza confrontarle con le contestazioni avversarie.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva del ricorrente nel merito: comporta il rifacimento della decisione da parte del giudice di rinvio, sulla base dei principi indicati dalla Cassazione.
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