Cassazione Penale, Sentenza n. 12030/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che, in sede di riesame, ha revocato alcune misure cautelari ma ha confermato la gravità indiziaria per rapina aggravata. Deduce vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria e sostiene che i fatti andrebbero qualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (recupero di un'autovettura) e non come rapina, giacché la pretesa di restituzione dell'auto avrebbe una base legale. Sostiene inoltre che nelle condotte contestate si sarebbe adoperato per evitare violenze e per ottenere la restituzione del telefono.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Potenza avesse fornito una motivazione chiara e adeguata, fondata su dichiarazioni delle persone offese, sull'individuazione fotografica e sul ritrovamento della refurtiva nella disponibilità dell'indagato e dei suoi coindagati. Ha condiviso la qualificazione del fatto come unica fattispecie di rapina aggravata, non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, perché l'azione predatoria ha riguardato non solo l'autovettura ma anche 1.500,00 euro e uno smartphone, beni eccedenti rispetto a una possibile legittima pretesa di recupero dell'auto e non ricompresi nel mandato attribuito da terzi. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui il contributo di terzi al recupero è compatibile con l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni solo se non persegue finalità diverse o ulteriori. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte dichiara inammissibile il ricorso ex art. 616 c.p.p., richiedendo che il ricorso per cassazione sulle misure cautelari denunci solo violazioni di specifiche norme di legge o manifesta illogicità della motivazione, e non una diversa valutazione dei fatti.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo, Rv. 280027 - 03)
Richiamata per il principio secondo cui il concorso del terzo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza è configurabile solo se il terzo si limita a contribuire alla pretesa del creditore senza perseguire finalità diverse o ulteriori.
Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017 (Paviglianiti, Rv. 270628 - 01)
Richiamata per il principio che in materia di misure cautelari il sindacato di legittimità è limitato e non consente una semplice riconsiderazione delle valutazioni di merito.
Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017 (Di Iasi, Rv. 269884 - 01)
Ulteriore richiamo giurisprudenziale che conferma i limiti del ricorso per cassazione contro misure cautelari personali.
Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012 (Lupo, Rv. 252178)
Richiamata in relazione ai criteri di ammissibilità dell'impugnazione di provvedimenti cautelari e al divieto di sindacare in Cassazione valutazioni di merito non illogiche.
Massime di principio
- Il giudice delle misure cautelari decide sulla gravità indiziaria con valutazioni di fatto che la Cassazione non riesamina se motivate e logiche; il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo per violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione.
- La qualificazione del fatto come rapina o esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende da elementi fattuali: se l'azione si limita al recupero del bene oggetto della pretesa legittima e senza violenza su beni eccedenti, può profilarsi esercizio arbitrario; se invece vi è sottrazione di denaro o altri oggetti non giustificati dal mandato/ pretesa, comportamento violento e coordinamento pianificato, si configura rapina.
- La presenza di più vittime, la riconsegna/ritrovamento della refurtiva nella disponibilità degli indagati, l'identificazione fotografica e le dichiarazioni coerenti delle persone offese rafforzano la valutazione della gravità indiziaria.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è utile documentare la legittimità del recupero (mandati scritti, comunicazioni preventive), dimostrare l'assenza di violenza o di prelievo di beni non dovuti, ottenere testimonianze e prove immediate che corroborino la versione difensiva.
- Quando si contesta una misura cautelare, è strategico concentrare il motivo di ricorso su violazioni specifiche di legge o su palese illogicità della motivazione, evitando di proporre una semplice riconsiderazione dei fatti già valutati dal giudice di merito.
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