Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31651/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile, in conformità con i giudici di merito, del reato di furto pluriaggravato. Il difensore ha dedotto nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione e per manifesta contraddittorietà della stessa, lamentando inoltre un contrasto tra gli atti processuali e la motivazione della decisione. La Cassazione ha rilevato che tali censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e del compendio probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze riguardassero la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, profili riservati al giudice di merito. Ha inoltre ritenuto congrua e priva di vizi logici la motivazione dei giudici di merito sulla responsabilità penale, anche con riguardo al valore probatorio delle impronte digitali rinvenute sul veicolo della persona offesa. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure non denunciavano un vizio deducibile in sede di legittimità, ma tendevano a una nuova valutazione del merito.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamo implicito ai limiti del ricorso per cassazione, che non consente la rilettura del fatto e delle prove se la motivazione di merito è congrua e logicamente coerente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata né la sostituzione della propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Le censure che, sotto la veste di vizi di motivazione, mirano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento delle prove sono inammissibili quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, coerente e immune da manifeste illogicità.
  • Il giudice di merito può fondare l'affermazione di responsabilità su elementi probatori come le impronte digitali rinvenute sul veicolo della persona offesa, purché ne dia una motivazione logicamente corretta e coerente con le risultanze processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.