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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34977/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro (30/01/2025) che aveva annullato l'ordinanza del GIP (07/01/2025) che aveva disposto gli arresti domiciliari a carico di Caparello. Le contestazioni provvisorie riguardavano: capo 1 (art. 416 c.p.) per partecipazione a associazione a delinquere finalizzata a reati di corruzione, truffa e falso e capo 38 (art. 319 c.p.) per condotta corruttiva correlata all'ingresso della figlia nella scuola di specializzazione. Il Procuratore ha censurato la motivazione del riesame ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente escluso la gravità indiziaria in relazione a: atti contrari ai doveri d'ufficio, rapporto di corrispettività (sinallagma), natura indebita della prestazione e utilità ricevuta, nonché avesse ignorato rilevanti intercettazioni e la prospettiva consolidata ricostruzione probatoria contenuta nell'ordinanza originaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze del Procuratore si risolvessero in una richiesta di rivalutazione di fatti e prove (censure di merito) che esulano dalla giurisdizione di legittimità. La Cassazione ha confermato che il Tribunale del riesame ha motivato logicamente l'esclusione della gravità indiziaria sia in relazione al capo 38 (mancanza di prova del nesso sinallagmatico, utilità concreta e atto contrario ai doveri d'ufficio) sia in relazione al capo 1 (assenza di elementi a fondamento della partecipazione associativa e dei reati-fine). Conseguenza pratica: resta valido l'annullamento dell'ordinanza cautelare del GIP e vengono meno gli arresti domiciliari.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Richiede elementi probatori specifici della partecipazione all'associazione; nel caso il Tribunale del riesame ha ritenuto mancanti tali elementi e ha escluso la gravità indiziaria sulla base della valutazione di merito

  • art. 319 cod. pen.

    Per il reato di corruzione il giudice cautelare richiede prova indiziaria dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, della corrispettività (sinallagma) e della natura indebita dell'utilità; il Tribunale del riesame ha ritenuto tali elementi non sufficientemente dimostrati

  • Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019 (P.m.c. Caria)

    Stabilisce che nel riesame la difesa ha diritto a un contraddittorio pieno e che il Tribunale verifica tutti i presupposti per la misura cautelare

  • Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 (Dessimone)

    Principio secondo cui la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto; la mera prospettazione di una diversa valutazione non integra vizio di legittimità

  • Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021 (Gregoli)

    Sottolinea che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza

Massime di principio

  • La gravità indiziaria per misure cautelari richiede indizi specifici e concreti: non basta una valutazione meramente indiziaria generica o astratta.
  • Per il reato di corruzione occorre dimostrare, anche a livello indiziario, l'atto contrario ai doveri d'ufficio, il nesso di corrispettività (sinallagma) e l'effettiva utilità/controprestazione; l'assenza di prova di uno di questi elementi può far venir meno la gravità indiziaria.
  • Le intercettazioni e il loro contenuto sono interpretati dal giudice di merito; la Corte di cassazione non rivede la loro valutazione se non in presenza di manifesta illogicità o contraddizione.
  • Il Tribunale del riesame ha ampia discrezionalità nel riesaminare la richiesta cautelare e la difesa ha diritto a un contraddittorio pieno: decisioni divergenti tra giudici di merito vanno giustificate con riferimento al materiale probatorio specifico.
  • La Corte di cassazione controlla la legittimità della motivazione (coerenza, logicità) ma non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito; le critiche che chiedono una rilettura dei fatti sono inammissibili se non evidenziano vizi di diritto o manifesta illogicità.
  • Per ottenere la conferma/segnalazione di misure cautelari è utile al Pubblico Ministero avere elementi chiari che dimostrino l'effetto concreto delle condotte (es. alterazione effettiva di graduatorie, contatti o accordi espliciti, prove di utilità concreta) e, se richiesto, esigenze cautelari ulteriori (pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio) documentate.

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