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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36056/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputati)

La controversia

La parte civile ha impugnato l’ordinanza del 17 giugno 2026 del Giudice di pace di Lecce, che aveva respinto la richiesta di restituire gli atti al pubblico ministero affinché riqualificasse il reato contestato di percosse in lesioni personali e contestasse anche la violenza privata. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, primo comma, lettere a), b) ed e), c.p.p., sostenendo che il referto di pronto soccorso comprovasse le lesioni e che la persona offesa fosse stata spinta con forza fuori dall’abitazione degli imputati, condotta da qualificare come violenza privata. La Corte ha esaminato preliminarmente l’ammissibilità del ricorso contro l’ordinanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l’ordinanza che respinge la richiesta di restituzione degli atti al pubblico ministero per riformulare l’imputazione e contestare un reato concorrente non è autonomamente impugnabile. In base al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e all’art. 586, primo comma, c.p.p., l’impugnazione delle ordinanze emesse nel corso del procedimento può essere proposta, salvo diversa previsione di legge, soltanto con quella contro la sentenza; nel caso non ricorreva né una specifica previsione derogatoria né l’eccezione relativa alle ordinanze de libertate. La Corte ha disposto la declaratoria d’inammissibilità d’ufficio e senza formalità di procedura ai sensi degli artt. 591, primo comma, lettera b), e 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 4.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 1, c.p.p.

    la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati

    I provvedimenti sono impugnabili soltanto nei casi e con i mezzi stabiliti dalla legge, secondo il principio di tassatività.

  • art. 586, comma 1, c.p.p.

    quando non è diversamente stabilito dalla legge, l’impugnazione delle ordinanze emesse nel corso delle indagini preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l’impugnazione contro la sentenza

    In assenza di una diversa previsione legislativa, l’ordinanza che respinge la richiesta di restituzione degli atti al pubblico ministero per modificare l’imputazione non è impugnabile autonomamente, ma può essere contestata con l’impugnazione contro la sentenza.

  • art. 586, comma 2, c.p.p.

    è inoltre palese che al provvedimento impugnato, per il suo stesso contenuto, non sia applicabile la deroga prevista dal 2° comma dello stesso articolo, che consente di impugnare le ordinanze de libertate “indipendentemente dall’impugnazione contro la sentenza”

    La deroga che consente l’impugnazione autonoma delle ordinanze de libertate non si estende a un’ordinanza sulla restituzione degli atti al pubblico ministero per la riformulazione dell’imputazione.

  • art. 591, comma 1, lettera b), c.p.p.

    si tratta di ipotesi che comporta, d’ufficio e senza formalità di procedura, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso

    La proposizione di un’impugnazione non consentita dalla legge comporta la declaratoria d’inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    si tratta di ipotesi che comporta, d’ufficio e senza formalità di procedura, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso

    La Corte può dichiarare d’ufficio e senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso nella fattispecie considerata.

  • art. 616 c.p.p.

    Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende

    Alla declaratoria d’inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 4.000 euro alla Cassa delle ammende.

  • art. 606, comma 1, lettere a), b) ed e), c.p.p.

    Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, 1° comma lettere a), b) ed e) cod. proc. pen.

    La parte civile ha prospettato motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte non ne ha esaminato il merito, dichiarando il ricorso inammissibile per la non impugnabilità autonoma dell’ordinanza.

Massime di principio

  • In applicazione del principio di tassatività, un provvedimento giudiziale è impugnabile soltanto nei casi e con i mezzi previsti dalla legge.
  • Salvo diversa previsione legislativa, le ordinanze emesse nel corso del procedimento non sono impugnabili separatamente dalla sentenza; la loro impugnazione è proponibile con quella contro la sentenza.
  • L’ordinanza che respinge la richiesta di restituzione degli atti al pubblico ministero per riformulare l’imputazione e contestare un reato concorrente non è autonomamente impugnabile, non ricadendo nella deroga prevista per le ordinanze de libertate.
  • Il ricorso proposto contro un provvedimento non autonomamente impugnabile è dichiarato inammissibile d’ufficio e senza formalità di procedura, con le conseguenze previste per le spese processuali e per il versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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