Cassazione Penale, Ordinanza n. 13464/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del GIP del Tribunale di Bergamo che aveva applicato la pena. Il ricorso censurava il vizio di motivazione in relazione alla congruità della pena irrogata, in particolare lamentando che non fosse stata riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di sentenza applicativa della pena, il ricorso è ammissibile solo per le ipotesi tassative di violazione di legge previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che la doglianza sulla motivazione e sulla quantificazione della pena non rientra in tali ipotesi, non concernendo una difformità tra richiesta e decisione, né un vizio della volontà dell'imputato, né una pena illegale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha ritenuto che la censura dedotta non fosse proponibile nel limitato perimetro dell'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento delineato dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché diretta contro la motivazione sulla congruità della pena e sul giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha applicato le conseguenze ex art. 616 c.p.p. sulle statuizioni economiche dovute a seguito dell'inammissibilità.
Norme richiamate
La disposizione limita l'impugnabilità della sentenza applicativa della pena ai soli casi tassativamente previsti di violazione di legge; non è deducibile il vizio di motivazione sulla congruità della pena o sul bilanciamento delle circostanze, salvo che vi sia difformità tra richiesta e decisione, vizio della volontà dell'imputato o pena illegale.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano.
All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze previste dalla norma.
sent. Sez. U n. 33040 del 2015 (Jazouli)
Richiamata come riferimento per delimitare i casi di pena illegale, che qui la Corte esclude ricorrano.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è consentito solo nei limiti tassativi delle violazioni di legge indicate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Non è ammissibile il ricorso che, contro una sentenza di patteggiamento, deduca un semplice vizio di motivazione sulla congruità della pena o sul giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti.
- La nozione di pena illegale, rilevante ai fini dell'impugnazione della sentenza applicativa della pena, va circoscritta ai casi individuati dalla giurisprudenza di legittimità e non comprende ogni pretesa incongruità del trattamento sanzionatorio.
- Quando il ricorso è inammissibile, la Corte può dichiararlo de plano e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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