Cassazione Civile, Ordinanza n. 11390/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (istanti)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l'equo indennizzo per l'eccessiva durata di un processo svoltosi davanti al Tribunale di Messina tra il 2011 e il 20 settembre 2019. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto di rigetto del ricorso originario, ritenendo non prodotto alcun documento idoneo ad attestare la qualità di eredi di alcuni istanti rispetto a una persona deceduta. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto un unico motivo: invalidità del decreto per error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e nullità della pronuncia per violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva omesso di pronunciare su parte delle domande, perché aveva deciso solo sulla richiesta proposta da due ricorrenti quali eredi della defunta, trascurando invece le domande proposte dalla società, dalla terza persona fisica e dai due ricorrenti in proprio. Il Ministero ha controbattuto, ma ha anche confermato in controricorso i fatti allegati circa la pluralità delle domande.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva pronunciato solo su una parte dell'opposizione, ossia sulla domanda di equo indennizzo proposta da due ricorrenti in qualità di eredi della defunta, omettendo di decidere sulle ulteriori domande proposte dalla società, dalla terza persona fisica e dagli stessi due ricorrenti in proprio. Il vizio di omessa pronuncia è stato ritenuto evidente. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione, restando ferma la statuizione non impugnata di rigetto della domanda di due ricorrenti quali eredi della defunta.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
viene richiamato come fondamento del motivo di ricorso per error in procedendo e nullità della decisione per omessa pronuncia
la Corte ne ribadisce il rispetto, rilevando la nullità della decisione che ometta di pronunciarsi su domande ritualmente proposte
Massime di principio
- Integra vizio di omessa pronuncia la decisione che definisca solo una parte delle domande o delle posizioni introdotte in giudizio, lasciandone prive di esame altre autonome e ritualmente proposte.
- Quando il giudice di merito affronta soltanto una porzione dell'opposizione o del ricorso, la sentenza o il decreto è cassabile nei limiti dell'omissione, restando ferma la parte della decisione non impugnata o non investita dal vizio.
- In presenza di pluralità di domande distinte, il giudice deve pronunciarsi su ciascuna di esse; la mancata trattazione anche di una sola domanda integra violazione dell'art. 112 c.p.c.
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