Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02972/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La lite nasce da un sinistro stradale verificatosi in data 8.9.2001, nel quale il conducente dell’auto del danneggiato, fermo nel traffico incolonnato, sarebbe stato tamponato da un’altra autovettura di proprietà di una terza persona e condotta da un diverso soggetto. Il danneggiato agiva per il risarcimento dei danni contro la proprietaria del veicolo antagonista e contro la relativa assicurazione. Il giudice di pace rigettava la domanda ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione. In appello, il tribunale dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione, osservando che, non essendo disponibile il fascicolo d’ufficio del primo grado e non avendo l’appellante provveduto a ricostruirlo o a produrre gli atti utili, non era possibile ricostruire compiutamente i fatti e l’appellante non aveva assolto l’onere probatorio su di lui gravante. Nel ricorso per cassazione il soccombente deduceva, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione degli artt. 2947 e 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 169 c.p.c., sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto accogliere l’appello perché la prescrizione era stata interrotta e perché non sarebbe stato corretto valorizzare le esigenze di ricostruzione del fascicolo di primo grado; richiamava inoltre precedenti di legittimità sulle conseguenze del fatto di reato ai fini del termine prescrizionale. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure non erano specifiche e non erano correlate al decisum della sentenza impugnata: il ricorrente non aveva riprodotto adeguatamente il contenuto delle difese avversarie, non aveva articolato correttamente le doglianze sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., e soprattutto aveva impostato le critiche come se il tribunale avesse deciso sull’inammissibilità dell’appello, mentre la motivazione effettiva era di rigetto dell’appello per impossibilità di ricostruire i fatti e per mancato assolvimento dell’onere probatorio. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in coerenza con la proposta di definizione accelerata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché i motivi erano generici, non correttamente formulati ai sensi del sindacato di legittimità e non attinenti alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata. È stata confermata la decisione del tribunale che aveva rigettato l’appello del danneggiato, restando ferma la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda risarcitoria per prescrizione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore in favore della controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre agli ulteriori oneri processuali previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da circolazione; la Corte non entra nel merito della decorrenza o interruzione perché reputa inammissibili le censure.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova non è stata dedotta in modo conforme al sindacato di legittimità; il giudice d'appello ha ritenuto che gravasse sull'appellante l'onere di produrre o ricostruire gli atti su cui fondava il gravame.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione per mancata considerazione della non contestazione non è stata correttamente prospettata, poiché il ricorrente non ha riportato il contenuto delle difese avversarie.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi non legali o viceversa; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 169 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ravvisi una censura specifica e pertinente.

  • art. 76 disp. att. c.p.c.

    Indicato come strumento che consentiva all'appellante di ottenere copia degli atti del fascicolo di altre parti e di attivarsi per la ricostruzione del fascicolo mancante.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la deduzione di violazione di legge deve essere specifica e rispettare i confini del sindacato di legittimità.

  • art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.

    Le censure prive di specifica attinenza al decisum sono assimilate alla mancata enunciazione dei motivi e determinano inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione conforme alla proposta accelerata ha comportato l'applicazione del regime sanzionatorio collegato.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, in ragione della conformità alla proposta di definizione accelerata.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna a un’ulteriore somma di denaro, in presenza della definizione conforme alla proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura per violazione di legge deve essere specifica, correttamente sussunta nella norma denunciata e realmente riferita alla ratio decidendi della sentenza impugnata; doglianze generiche o non pertinenti al decisum sono inammissibili.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. non può essere dedotta come semplice contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma solo quando si alleghi l’attribuzione di efficacia probatoria legale a elementi che non la hanno o la disapplicazione di prove legali.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. va prospettata in termini di errata individuazione del soggetto gravato dell’onere probatorio, non come mera critica al modo in cui il giudice ha apprezzato le risultanze istruttorie.
  • Se il fascicolo di primo grado non è disponibile in appello, l’appellante deve attivarsi diligentemente per produrre, ripristinare o procurarsi gli atti e i documenti su cui fonda il gravame; la mancata attivazione può riflettersi negativamente sull’esito dell’impugnazione.
  • Le censure che non si confrontano con la reale motivazione della decisione impugnata sono equiparate alla mancata enunciazione dei motivi di ricorso e determinano inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.
  • In caso di definizione del giudizio di legittimità conforme alla proposta di definizione accelerata, può trovare applicazione il meccanismo sanzionatorio dell’art. 96 c.p.c., ove non emergano ragioni per escludere l’abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzoRC auto
RamiProcesso civileAssicurazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.