Cassazione Penale, Ordinanza n. 39328/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che, pur confermando la condanna per il delitto di detenzione a fini di spaccio in forma di lieve entità, aveva riformato la decisione di primo grado escluso il vincolo della continuazione e rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio. Nel ricorso è stata lamentata l'avvenuta riconduzione dei fatti a un medesimo disegno criminoso/il riconoscimento della continuazione, ma la censura risultava priva di interesse perché la Corte territoriale aveva in realtà negato la continuazione e aveva già diminuito la pena complessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse. Ha rilevato che il motivo era incompatibile con la decisione impugnata, poiché la Corte d'appello non aveva riconosciuto la continuazione ma l'aveva esclusa, con riduzione in melius della pena. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La condanna confermata in appello riguarda il delitto di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti di lieve entità.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni accessorie, tra cui la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando difetta un concreto interesse a impugnare, cioè quando la censura non può arrecare alcuna utilità pratica al ricorrente rispetto alla decisione impugnata.
- Non è ammissibile dolersi in cassazione di un effetto processuale o sanzionatorio che la sentenza di appello non ha riconosciuto, se la decisione impugnata è già più favorevole sul punto contestato.
- Quando la Corte di appello esclude il vincolo della continuazione e ridetermina la pena in senso più favorevole, il ricorso che assuma il contrario è carente di interesse.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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