Cassazione Civile, Ordinanza n. 19600/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte vittoriosa)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione, deducendo che nel dispositivo non era stata indicata la sua qualità di erede del de cuius rispetto alla condanna al rimborso delle spese di lite. Sosteneva che tale omissione potesse creare confusione tra il patrimonio ereditario e il suo patrimonio personale, poiché l'eredità era stata accettata con beneficio d'inventario. I controricorrenti hanno resistito negando l'esistenza di un errore materiale e affermando che la qualità di erede beneficiato era già ricavabile dal corpo dell'ordinanza e comunque opponibile nei rapporti giuridici trasmessi dal de cuius.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per correzione di errore materiale. Ha ritenuto che non vi fosse alcun interesse concreto all'emenda, perché dal corpo dell'ordinanza precedente risultava già che il ricorrente aveva agito in qualità di erede. L'omessa riproduzione di tale qualità nel dispositivo non produceva effetti pregiudizievoli, poiché, in caso di eredità beneficiata non contestata, le conseguenze della soccombenza e delle spese gravano comunque sull'erede nella qualità suddetta, senza necessità di un'espressa statuizione. La Corte ha inoltre escluso ogni pronuncia sulle spese del procedimento di correzione, ritenendo tale procedimento privo di una vera parte soccombente e di natura amministrativa.
Norme richiamate
art. 375, secondo comma, n. 4-bis, c.p.c.
richiamato come base del ricorso per correzione
viene menzionato quale norma processuale che consente la trattazione camerale del ricorso per correzione di errore materiale
art. 391-bis, primo comma, primo periodo, c.p.c.
richiamato come base del ricorso per correzione
è indicato come disposizione che consente il ricorso per correzione di errore materiale avverso provvedimenti della Corte di cassazione
richiamati in relazione al procedimento di correzione degli errori materiali
il procedimento è qualificato come privo di una statuizione sulle spese processuali
richiamato per la memoria illustrativa
viene menzionato quale norma sul contraddittorio cartolare nel procedimento camerale
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale presuppone un errore effettivo e un interesse concreto dell'istante: non è ammissibile quando la qualità della parte o l'effetto giuridico risultano già dal corpo del provvedimento e l'omissione nel dispositivo non produce pregiudizio.
- Quando una parte abbia agito e sia stata considerata in giudizio quale erede accettante con beneficio d'inventario e tale qualità non sia contestata, gli effetti della soccombenza e della condanna alle spese si riferiscono comunque alla parte nella qualità ereditaria, anche in assenza di un'espressa menzione nel dispositivo.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è dovuta una statuizione sulle spese, poiché si tratta di un procedimento privo di una parte soccombente in senso proprio.
- Ai fini dell'emenda di un provvedimento, l'omissione meramente formale è irrilevante se non altera il contenuto sostanziale della decisione né la portata dei relativi effetti esecutivi o sostanziali.
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